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Segnalazione illecito e tutela del dipendente:

È in lavorazione un disegno di legge anticorruzione su segnalazione illecito e tutela del dipendente pubblico il quale, nello svolgimento del suo lavoro, venendo  a conoscenza di condotte illecite da parte di altri colleghi è obbligato a farne la segnalazione agli organi competenti.

Questo l’argomento trattato dall’articolo pubblicato oggi (22.1.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: Giovanni Negri; Titolo: “Nei modelli 231 l’obbligo di segnalazione”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

Nessun incentivo, ma garanzie piene. La Camera ha approvato ieri, con una larga maggioranza, che comprende anche il Movimento 5 Stelle (promotore del provvedimento, peraltro), il disegno di legge che rafforza in chiave anticorruzione la tutela di chi segnala illeciti. Ferocemente contraria invece Forza Italia. Lo spiega Francesco Paolo Sisto che contesta «una barbarie giuridica che introduce negli ambienti di lavoro, pubblici e privati, un clima invivibile di accusa segreta. La differenziazione tra segnalazione, denuncia e delazione è speciosa; il risultato, alla fine, è uno solo: un meccanismo di sospetto diffuso, un “un contro l’altro armati” che non produrrà alcun effetto sul denunciante, ma sarà catastrofico per chi è denunciato, anche se ingiustamente».

La nuova legge, che ora passa al Senato, integra e amplia l’attuale disciplina prevista dalla legge Severino: da un lato infatti rafforza la norma già in vigore per gli impiegati pubblici, comprendendo gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato sotto controllo pubblico, dall’altro allarga la tutela al settore privato, inserendo specifici obblighi a carico delle società nei modelli organizzativi previsti dalla 231.

Per quanto riguarda il perimetro pubblico, la segnalazione di condotte illecite di cui il dipendente è venuto a conoscenza nello svolgimento del proprio lavoro può essere fatta al responsabile della prevenzione della corruzione oppure direttamente all’Anac (l’Autorità anticorruzione presieduta da Raffaele Cantone), alla magistratura ordinaria o anche a quella contabile.

La segnalazione deve essere fatta in buona fede e il disegno di legge precisa che la buona fede esiste quando la segnalazione è circostanziata, corroborata cioè da elementi non palesemente infondati, ed è stata fatta «nella ragionevole convinzione, fondata su elementi di fatto, che la condotta illecita segnalata si sia verificata». La buona fede è invece sicuramente esclusa quando il dipendente ha agito con colpa grave.

La versione del testo approvata ieri mattina esclude quel riconoscimento di «forme di premialità» che era stata inserita inizialmente dalla commissione Giustizia quando la segnalazione si è rivelata fondata.

Previsione che molto aveva fatto discutere soprattutto per gli eventuali utilizzi strumentali e spregiudicati cui si sarebbe esposta. Cancellata la previsione, è stato però rafforzato l’impianto delle tutele che esclude qualsiasi ritorsione sul dipendente, escludendo che possa essere demansionato, licenziato, trasferito oppure infine, con norma di chiusura, sottoposto a qualsiasi misura organizzativa con effetti negativi. L’ente che ha adottato la misura discriminatoria rischia, al netto di ogni altro profilo di responsabilità, una sanzione da parte dell’Anac da 5mila a 30mila euro.

È vietato rivelare l’identità del whistleblower, ma non sono ammesse segnalazioni anonime. Il segreto sul nome, in caso di processo penale, non può comunque protrarsi oltre la chiusura delle indagini preliminari.

Nell’ambito invece di un eventuale procedimento disciplinare, il dipendente può rivelare la propria identità solo quando questa è indispensabile per difesa dell’incolpato.

Sul versante delle imprese private, la chiave di volta è rappresentata dai modelli organizzativi previsti dal decreto 231 del 2001. Viene infatti previsto, tra i contenuti del modello, l’obbligo a carico sia dei vertici sia dei semplici dipendenti sia dei collaboratori «di presentare a tutela dell’integrità dell’ente segnalazioni circostanziate di condotte illecite che in buona fede, sulla base della ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto, ritengano si siano verificate». Condotte, si specifica, rilevanti per il decreto (che contiene un’ampia lista dei reati presupposto).

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