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Decorrenza contribuzione ordinaria ai Fondi di solidarietà:

Il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti sulla decorrenza contribuzione ordinaria ai Fondi di solidarietà con la Circolare n. 32 del 2015.

Distinti gli obblighi di contribuzione nell’ipotesi in cui detti Fondi, alla data del 1° gennaio 2014, avessero in corso procedure volte all’adeguamento di cui all’art. 3, commi 42 e ss., della legge n. 92/2012, dall’ipotesi in cui le procedure fossero volte all’istituzione di un nuovo Fondo, ai sensi dell’art. 3, comma 5, della stessa legge.

Si rammenta che i Fondi di solidarietà sono stati istituiti ai sensi dell’art. 3, comma 5, della L.n. 92 del 2012, il quale ha previsto in particolare, al comma 19, l’istituzione del Fondo di solidarietà residuale per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali, comunque superiore ai quindici dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, per i quali non siano stati stipulati accordi volti all’attivazione di un Fondo di cui al comma 4, ovvero ai sensi del comma 14.

Il Ministero precisa poi che per i settori che hanno istituito Fondi finalizzati alla tutela del sostegno al reddito per le imprese del settore con più di quindici dipendenti, qualora non intervenga entro il 31.12.2015, l’accordo collettivo per l’adeguamento alla norma di cui all’art. 26 comma 7, che ha previsto la costituzione obbligatoria dei Fondi per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, i datori di lavoro del relativo settore, che occupano mediamente più di cinque dipendenti, confluiranno tutti nel Fondo di integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2016 ed i contributi già versati o comunque dovuti verranno trasferiti al Fondo di integrazione salariale.

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Si rinvia per il resto dei chiarimenti al testo della Circolare n. 32 del 2015 cliccando sul link.

(Fonte: Ministero del Lavoro)

 

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