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Decreto sulla definizione degli standard formativi apprendistato:

È stato pubblicato sulla G.U. n. 296/2015 il Decreto sulla definizione degli standard formativi apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell’art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015.

Il Decreto 12 ottobre 2015 di cui sopra definisce, gli standard formativi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni e i criteri generali delle seguenti tipologie di apprendistato:

a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all’art. 43 del decreto legislativo n. 81 del 2015;

b) apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all’art. 45 del decreto legislativo n. 81 del 2015.

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Ai fini dell’attivazione del contratto di apprendistato, anche ai sensi dell’art. 45, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2015, l’istituzione formativa e il datore di lavoro sottoscrivono il protocollo di cui all’art. 2, comma 1, lettera c), secondo lo schema di cui all’allegato n. 1, (reperibile in calce al decreto stesso).

Stabilisce il decreto che ai fini della stipula dei contratti di apprendistato il datore di lavoro deve possedere i seguenti requisiti:

a) capacità strutturali, ossia spazi per consentire lo svolgimento della formazione interna e in caso di studenti con disabilità, il superamento o abbattimento delle barriere architettoniche;

b) capacità tecniche, ossia una disponibilità strumentale per lo svolgimento della formazione interna, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, anche reperita all’esterno dell’unità produttiva;

c) capacità formative, garantendo la disponibilità di uno o più tutor aziendali per lo svolgimento dei compiti di cui all’art. 7 del decreto.

Per quanto concerne la durata dei contratti di apprendistato il decreto stabilisce che non può essere inferiore a sei mesi e non può, in ogni caso, essere superiore a:

a) tre anni per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale;

b) quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale;

c) quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore;

d) due anni per la frequenza del corso annuale integrativo per l’ammissione all’esame di Stato di cui all’art. 15, comma 6, del decreto legislativo n. 226 del 2005;

e) un anno per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale per coloro che sono in possesso della qualifica di istruzione e formazione professionale nell’ambito dell’indirizzo professionale corrispondente;

f) un anno per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore.

Invece per quanto concerne la possibilità di proroga del contratto di apprendistato il decreto prevede che:

la durata del contratto di apprendistato può essere prorogata fino ad un anno, per iscritto e previo aggiornamento del piano formativo individuale, nei seguenti casi:

a) nel caso in cui l’apprendista abbia concluso positivamente i percorsi di cui al comma 1, lettere a) e b), per il consolidamento e l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, utili anche ai fini dell’acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale, previa frequenza del corso annuale integrativo di cui all’art. 15, comma 6, del decreto legislativo n. 226 del 2005;

b) nel caso in cui, al termine dei percorsi l’apprendista non abbia conseguito la qualifica, il diploma, il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma di maturità professionale.

Inoltre la durata dei contratti di apprendistato di alta formazione non può essere inferiore a sei mesi ed è pari nel massimo alla durata ordinamentale dei relativi percorsi.

La durata dei contratti di apprendistato per attività di ricerca non può essere inferiore a sei mesi ed è definita in rapporto alla durata del progetto di ricerca e non può essere superiore a tre anni, salva la facoltà delle regioni e delle province autonome di prevedere ipotesi di proroga del contratto fino ad un anno in presenza di particolari esigenze legate al progetto di ricerca.

Infine la durata dei contratti di apprendistato per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche non può essere inferiore a sei mesi ed è definita, quanto alla durata massima, in rapporto al conseguimento dell’attestato di compiuta pratica per l’ammissione all’esame di Stato.

Si rinvia per il resto delle informazioni su: Standard formativi, piano formativo individuale e formazione interna ed esterna; Diritti e doveri degli apprendisti; Tutor aziendale e tutor formativo; Valutazione e certificazione delle competenze; Monitoraggio; ecc. al testo del Decreto 12 ottobre 2015 pubblicato con il presente articolo (cliccando sul link).

(Fonte: Gazzetta Ufficiale)

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