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Licenziamento intimato al pubblico impiegato:

In caso di licenziamento intimato al pubblico impiegato in violazione di norme imperative, quali l’art. 55-bis, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, si applica la tutela reintegratoria di cui all’art. 18 st.lav., come modificato dalla l. n. 92 del 2012, trattandosi di nullità prevista dalla legge. È quanto deciso dalla Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione nella sentenza n. 24157 del 2015 (Presidente: P. Stile; Relatore: A. Manna).

Il caso all’esame della Suprema Corte riguardava la seguente vicenda.

Con sentenza depositata il 14.10.14 la Corte d’appello di Palmero rigettava il gravame del Consorzio Area Sviluppo Industriale (A.S.I.) di Agrigento, in liquidazione. Gestione separata dell’IRSAP, contro la sentenza 20.3.2014 del Tribunale di Agrigento, che aveva dichiarato l’illegittimità – per violazione dell’art. 55 d.lgs. n. 165/01 – del licenziamento disciplinare intimato al dirigente ing. Salvatore Callari con determinazione commissariale n. 117 del 21.8.12.

Il Consorzio proponeva ricorso per cassazione contro il suddetto provvedimento affidandosi a quattro motivi.

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L’intimato resisteva con controricorso.

In particolare, si legge nella sentenza n. 24157/2015, in virtù dell’art. 55 bis co. 4 d.lgs. n. 165/01 ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Il predetto ufficio contesta l’addebito al dipendente, lo convoca per il contradditorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto dal comma 2.

Tuttavia nel caso di specie l’ufficio per i procedimenti disciplinari che deve avere una composizione collegiale di tre membri, non era correttamente composto poiché vi era un solo membro.

Pertanto, ad avviso della Cassazione, un organo collegiale deve necessariamente essere pluripersonale e non può mutarsi in organo monocratico, in quanto la monocraticità disattende in radice le ragioni di efficienza amministrativa che hanno suggerito la collegialità. Ne discende quindi l’avvenuta violazione, nel caso di specie, della norma imperativa di legge costituita dal citato art. 55 bis co. 4 d.lgs. n. 165/01, con conseguente nullità del licenziamento disciplinare per cui è causa.

(Fonte: Corte Suprema di Cassazione)

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