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Altri interventi in materia di sicurezza

Il D.Lgs. n. 151 del 2015 in attuazione del Jobs Act, oltre alla modifica delle sanzioni per mancata formazione ha effettuato altri interventi in materia di sicurezza e salute sul lavoro, come la gestione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; la composizione del Comitato di indirizzo per la valutazione delle politiche attive; l’abrogazione della limitazione ad aziende che occupato fino a cinque lavoratori dello svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso; ecc.

È questo l’argomento trattato da un articolo pubblicato oggi (2.11.2015) dal Sole 24 Ore (Titolo: “Compiti di soccorso al datore di lavoro non solo nelle Pmi”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

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Non solo gradazione delle sanzioni. Il decreto 151/2015 attuativo del Jobs act semplifica anche con qualche ritocco una serie di adempimenti o istituti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con alcuni interventi nel corpo del Testo unico sulla sicurezza (Dlgs 81/2008), e altri in norme diverse. È stato ritoccato, in particolare, il Dpr 257/1965 che regola la gestione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in sostanza delle prestazioni Inail.

Nel Testo unico sulla sicurezza si è operato in primo luogo sul campo di applicazione (articolo 3, comma 8) per quanto riguarda le sole prestazioni di carattere accessorio (così definite nello stesso articolo 3, comma 8), limitando l’applicazione del decreto 81/2008 ai soli casi in cui la prestazione sia svolta in favore di un imprenditore o professionista, con conseguente esclusione dei datori di lavoro privati.

È stata poi ridefinita la composizione del Comitato di indirizzo per la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in tema di salute e sicurezza sul lavoro: la nuova composizione dovrebbe favorire una più celere attività del Comitato. Primo intervento che può considerarsi di un certo impatto è la previsione, in tema di valutazione del rischio, della possibilità che l’Inail, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali, renda disponibili ai datori di lavoro strumenti tecnici e specialistici per ridurre i livelli di rischio. Ma a costo zero, ovvero con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili. Una disposizione abbastanza criptica e , in ogni caso, la mancata previsione di risorse umane e finanziarie aggiuntive limita il potenziale supporto dell’ente.

È stato riformato poi l’articolo 34, con l’abrogazione della limitazione ad aziende che occupano fino a cinque lavoratori della possibilità di svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso e anti incendio: questa possibilità è ora riconosciuta anche ad aziende di dimensioni più significartive, salvo il caso in cui siano presenti rischi rilevanti (elencati nell’articolo 31, comma 6).

Inoltre, è stata ampliata la conservazione su supporto informatico dei dati relativi al registro infortuni e al registro degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici.

Per quanto riguarda le attrezzature di lavoro, anche il datore è da considerarsi ora un operatore e anche lui deve dunque ritenersi obbligato a osservare le disposizioni sulle attrezzature. Infine, le violazioni omogenee sui requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro elencate nel comma 6 dell’articolo 87, sono ora considerate in modo unitario, con applicazione della sanzione penale o amministrativa prevista dai commi 3 e 4 dello stesso articolo.

Al di là di questo restyling, resta comunque la necessità di sburocratizzare e semplificare ancora gli adempimenti delle piccole e medie imprese in materia di sicurezza.

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