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Durata procedimento disciplinare nel pubblico impiego:

La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 20773 del 2015, ha affermato il seguente principio di diritto in tema di durata del procedimento disciplinare nel pubblico impiego: La data di acquisizione della prima notizia dell’infrazione – ai fini del decorso del termine entro cui deve concludersi, a pena di decadenza, il relativo procedimento – coincide con quella in cui la notizia è pervenuta all’ufficio per i procedimenti disciplinari, o, se anteriore, con la data in cui la notizia stessa è pervenuta al responsabile della struttura in cui il dipendente lavora (Presidente: P. Venuti; Estensore: A. Manna).

Questi i fatti all’esame della Sezione Lavoro.

Con sentenza depositata il 27.3.2014 la Corte d’Appello di Salerno, in parziale riforma della sentenza del 15.10.2013 del Tribunale di Salerno (che aveva integralmente rigettato la domanda dell’attore), dichiarava inefficace per tardività della conclusione del relativo iter disciplinare il licenziamento intimato dal Comune di Salerno al proprio dipendente Massimo Giuseppe Romaniello (direttore dei servizi cimiteriali) e, dichiarato risolto alla data del 14.9.2012 il rapporto di lavoro, in applicazione del nuovo testo dell’art. 18 Statuto dei Lavoratori e condannava il Comune a pagare al Romaniello un’indennità risarcitoria pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

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Per la cassazione della sentenza ricorre Massimo Giuseppe Romaniello affidandosi a due motivi.

Il Comune di Salerno resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale basato su un solo motivo, cui resiste con controricorso il Romaniello.

In particolare, il primo motivo del ricorso principale era relativo al fatto che la sentenza di appello, pur avendo riconosciuto l’illegittimità del licenziamento intimato il 13.9.2012, ha applicato la mera tutela indennitaria anziché quella reintegratoria.

La Corte Suprema, dopo aver riunito i ricorsi, ha accolto il ricorso incidentale, assorbito quello principale, e cassato la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto, con rinvio, anche per le spese alla Corte di Appello di Napoli.

(Fonte: Corte Suprema di Cassazione)

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