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Contratto di lavoro a tutele crescenti e autoferrotranvieri:

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, con Interpello n. 24 del 24 settembre 2015, ha risposto ad un quesito avanzato dall’Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori (ANAV) e dall’Associazione Trasporti (ASSTRA) sul contratto di lavoro a tutele crescenti per la categoria degli autoferrotranvieri.

Nello specifico le istanti hanno avanzato istanza di interpello in ordine alla possibile applicazione alla categoria degli autoferrotranvieri della disciplina di cui al D.Lgs. n. 23/2015, con particolare riferimento alle tutele accordate in caso di illegittimità del recesso datoriale.

Al riguardo il Ministero del Lavoro, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali e dell’Ufficio legislativo, ha rappresentato quanto segue nell’Interpello n. 24/2015.

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Al fine di fornire la soluzione alla problematica sollevata, occorre premettere che il rapporto di lavoro della categoria degli autoferrotranvieri trova la propria regolamentazione nel Regio Decreto n. 148/1931, nonché dalle disposizioni della contrattazione collettiva di settore del 23 luglio 1976, che peraltro possono derogare, ai sensi della L. n. 270/1988, ai principi contenuti nel medesimo Decreto.

La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che la regolamentazione in questione, specie con riferimento alla materia dei procedimenti disciplinari di cui all’allegato A del Regio Decreto, costituisse un corpus normativo unico avente i caratteri della specialità e come tale passibile di modifiche solo mediante specifici interventi legislativi, salva la possibile integrazione con le norme generali in relazione a specifiche lacune, non superabili neanche mediante una lettura “analogico-estensiva” di altre disposizioni del Regio Decreto afferenti a materie analoghe ovvero ai principi generali dell’ordinamento (cfr. Cass. sent. n. 5551/2013 che richiama Cass. sent. n. 11929/2009).

Ciò posto, in riferimento alla tematica sollevata, si osserva che il Regio Decreto contempla esclusivamente alcune fattispecie di recesso (la cessione di linee, la riduzione dei posti, l’inabilità al servizio, lo scarso rendimento, nonché la destituzione) mentre, anche in esito all’abrogazione dell’art. 58 Allegato A, nulla dispone in relazione alle tutele accordate al lavoratore nelle ipotesi di licenziamento illegittimo.

A fronte dell’indicato contesto normativo, la Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 11547/2012), superata la giurisdizione esclusiva di cui al richiamato art. 58 con conseguente devoluzione alla giurisdizione ordinaria delle controversie afferenti il rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, ha ritenuto che debba trovare applicazione per tutte le fattispecie di licenziamento aventi titolo nel Regio Decreto la disciplina generale ex art. 18, L. n. 300/1970.

Tanto in ragione della forza espansiva dell’art. 18 “che lo rende riferibile ed applicabile anche a casi diversi da quelli in esso contemplati e tuttavia ad essi però assimilabili sotto il profilo dell’identità di ratio (cfr. Corte Cost. n. 338/1988; Corte Cost. n. 17/1987) e quindi a tutte le ipotesi di invalidità del recesso del datore di lavoro, qualora non assoggettate ad una diversa, specifica disciplina”, come avviene nel caso in esame.

Tale soluzione interpretativa, come asserito dalla giurisprudenza, si ispira alla necessità di garantire in materia la certezza del diritto, nonché la parità di trattamento sul piano delle tutele tra tutti i lavoratori dipendenti.

A tale ricostruzione va ulteriormente aggiunto che il Legislatore è intervenuto con il D.Lgs. n. 23/2015 sulla disciplina delle tutele accordate in caso di licenziamento “per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (…)” decorrente dall’entrata in vigore del Decreto.

In definitiva, stante l’orientamento giurisprudenziale innanzi indicato e le esigenze di certezza del diritto e parità di trattamento cui è ispirato, si ritiene che le tutele accordate in caso di licenziamento illegittimo dei lavoratori autoferrotranvieri debbano seguire la disciplina di carattere generale contenuta nell’art. 18 della L. n. 300/1970 e nel D.Lgs. n. 23/2015 secondo il rispettivo ambito applicativo e di decorrenza.

(Fonte: Ministero del Lavoro)

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