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Requisiti pensionamento e indennità di disoccupazione:

Cosa succede a coloro che raggiungono i requisiti per il pensionamento e percepiscono l’indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI?

Secondo la Circolare n. 142 del 29 luglio 2015 con la quale l’INPS ha fornito chiarimenti al riguardo, coloro che hanno raggiunto i requisiti per il pensionamento decadono dalla fruizione delle indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI dalla data di apertura della c.d. finestra di accesso. Precisando per che tali soggetti vanno individuati in coloro nei confronti dei quali si applicano le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze previgenti all’entrata in vigore del D.L. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla L.n. 214 del 2011.

Pertanto, l’INPS con la Circolare n. 142/2015 precisa che “devono essere respinte le domande di indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI per le quali la fruizione delle predette indennità dovrebbe decorrere successivamente alla prima decorrenza utile della prestazione pensionistica di vecchiaia o di anzianità (data di apertura della c.d. finestra di accesso)”.

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Ed ancora, l’Istituto evidenza che su tale punto sono pervenute richieste di chiarimento nei casi di soggetti che risultano aver percepito l’indennità di disoccupazione ASPI o mini ASpI successivamente alla data della prima decorrenza utile della pensione di anzianità, ma prima della effettiva corresponsione della pensione.

La criticità, ad avviso dell’INPS è data dalla necessaria restituzione di un importo percepito durante un periodo che rimarrebbe privo di copertura sia reddituale, essendo intervenuta la cessazione dell’attività lavorativa, condizione questa di erogabilità dell’indennità di disoccupazione, sia pensionistica, stante la decorrenza della pensione di anzianità successiva alla data di presentazione della relativa domanda.

A tale proposito, infatti, sussistono situazioni come ad esempio quelle relative al regime sperimentale donna di cui all’art. 1, comma 9, della L.n. 243 del 20014 o relative alla disciplina della totalizzazione di cui al D.Lgs. n. 42 del 2006, nelle quali è impraticabile, dal punto di vista logico ed operativo, la possibilità di respingere le eventuali domande di indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI per le quali la fruizione delle predette indennità dovrebbe decorrere successivamente alla prima decorrenza utile della prestazione pensionistica di anzianità e, conseguentemente, applicare in modo restrittivo il principio della decadenza dalla fruizione delle indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI dalla data di apertura della c.d. finestra di accesso.

In questi casi, prosegue l’INPS, l’esercizio delle predette facoltà, anch’esse previste dalla legge, può consentire di avvalersi di requisiti più favorevoli per l’assicurato, attribuendo una decorrenza della pensione già in corso di percezione di indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI ma una corresponsione della stessa solo dalla data dell’esercizio della facoltà, successiva all’apertura della c.d. finestra di accesso.

Ciò posto, dopo aver acquisito anche il concorde parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’INPS ha chiarito che “nei casi in cui l’esercizio di una facoltà di legge (es. opzione per il regime sperimentale donna, totalizzazione, ricongiunzione o totalizzazione di periodi contributivi esteri) comporti il perfezionamento del diritto a pensione ad un momento antecedente all’esercizio della facoltà, ma consenta di ottenere la pensione solo con decorrenza successiva all’esercizio delle predette facoltà, è possibile fruire dell’indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI e Naspi fino alla prima decorrenza utile successiva all’esercizio delle predette facoltà”.

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