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Ancora sui chiarimenti INPS su NASpI:

Abbiamo pubblicato i chiarimenti INPS su  NASpI, contenuti nella Circolare n. 142 del 29 luglio 2015 e torniamo di nuovo sull’argomento grazie ad una articolo pubblicato sul medesimo tempo dal Sole 24 Ore di oggi (30 luglio 2015) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo (a firma Antonino Canniotto e Giuseppe Maccarone; Titolo: “Naspi, agevolato il regime di calcolo per l’accesso. Ammortizzatori. Le precisazioni della circolare INPS”):

Più facile l’accesso alla Naspi. Con la circolare 142/2015 diffusa ieri, l’Inps fornisce importanti chiarimenti in merito ad alcuni profili di carattere amministrativo/gestionale.

L’istituto di previdenza precisa che i periodi di aspettativa sindacale, quelli di cassa integrazione in deroga con sospensione dell’attività a zero ore e i periodi di lavoro all’estero in Paesi non convenzionati sono da considerarsi “neutri”. Si tratta di una importante interpretazione che rende più agevole la fruizione della prestazione. Vale la pena di ricordare che sono tre le principali condizioni di accesso alla Naspi: il possesso e mantenimento dello status di disoccupato; presenza di contribuzione per almeno 13 settimane nei 4 anni che precedono la perdita del lavoro; svolgimento effettivo di 30 giornate di lavoro nei dodici mesi antecedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

Nella precedente circolare 94/2015, l’Inps – ai fini della neutralizzazione dei periodi – non si era pronunciato in merito a quelli di cassa in deroga né a quelli di aspettativa sindacale; aveva, invece, chiuso rispetto al lavoro svolto all’estero in Stati con i quali l’Italia non abbia stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale. La nuova posizione appare significativa e di rilievo, determinando, nelle situazioni sopra delineate, l’ampliamento – per un arco temporale pari alla loro durata – sia del quadriennio entro cui ricercare la presenza della contribuzione utile alla Naspi, sia del periodo di dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro in cui devono collocarsi le trenta giornate di effettiva attività lavorativa.

Nello stesso documento l’Inps – sulla scia del parere espresso dal ministero del Lavoro con risposta a interpello 13/2015 – ribadisce che i lavoratori hanno diritto alla Naspi anche in caso di licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione (ipotesi prevista dal decreto legislativo che ha introdotto il contratto a tutele crescenti). Viene confermata, inoltre, l’erogazione della Naspi quando il lavoratore viene licenziato per motivi disciplinari. Ciò in quanto, ricorda l’Inps, tale provvedimento non deve essere considerato un evento da cui si origina disoccupazione volontaria, visto che la sanzione non segue automaticamente la violazione commessa dal dipendente ma dipende dalla decisone del datore di lavoro.

In merito al lavoro accessorio viene chiarito che la Naspi è corrisposta per intero se il lavoratore in un anno civile riceve compensi con i voucher nel limite complessivo di 3.000 euro. Qualora questi compensi vadano oltre tale soglia ma fino a 7.000 euro la Naspi subirà una decurtazione. Il lavoratore ha un mese di tempo per informare l’Inps.

Per quanto riguarda, invece, il lavoro a chiamata viene affermato che il lavoratore assunto con l’indennità di disponibilità mantiene la Naspi se i compensi e l’indennità di disponibilità non superano, nell’anno, gli 8.000 euro. Se, al contrario, il lavoratore non ha l’obbligo di rispondere alla chiamata, la Naspi resta sospesa per le giornate di effettiva prestazione lavorativa. Resta ferma la cumulabilità se il reddito non supera gli 8.000 euro e il soggetto mantiene lo status di disoccupato. Anche in questo caso il lavoratore deve informare l’Inps.

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