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Sospensione attività per lavoratori irregolari:

È in lavorazione lo schema di decreto legislativo sulla semplificazione del procedure e degli adempimenti in materia di lavoro (approvato dal Governo lo scorso 11 giugno), in attuazione del Jobs Act che contiene altresì norme relative alla sospensione dell’attività del datore di lavoro per lavoratori irregolari. In pratica la norma potrebbe ipotizzare la revoca della sospensione dell’attività nel caso in cui il datore di lavoro provveda al versamento immediato del 25% della somma aggiuntiva (attualmente, invece, dovrebbe versare l’intero importo).

Ma vediamo cosa dice sull’argomento un articolo pubblicato oggi (20.7.2015) sul Sole 24 Ore (firma: Stefano Rossi; titolo: “Sospensione dell’attività, la revoca sarà facilitata”).

Ecco l’articolo.

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Facilitare la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività, con il pagamento “dilazionato” della somma dovuta dal datore. È l’obiettivo di una delle disposizioni inserite nello schema di decreto legislativo sulla semplificazione delle procedure e degli adempimenti in materia di lavoro, che il Governo ha approvato l’11 giugno (in attuazione del Jobs act) e ora all’esame delle commissioni parlamentari per i pareri, prima del varo definitivo.

L’articolo 22, comma 4 dello schema di Dlgs prevede l’inserimento di un comma 5-bis all’articolo 14 del Testo unico sulla sicurezza. La norma fissa una minima revisione delle sanzioni da versare, ma soprattutto stabilisce che il datore di lavoro possa ottenere la revoca della sospensione pagando subito il 25% della «somma aggiuntiva» (oggi, invece, è costretto a versare l’intera somma).

Il resto dell’importo, maggiorato del 5%, potrà essere versato entro sei mesi dalla data dell’istanza di revoca della sospensione. In caso di mancato versamento, anche parziale, il provvedimento di accoglimento dell’istanza è titolo esecutivo per l’importo non versato.

I presupposti per lo stop

Recentemente con la nota 7127/2015, il ministero del Lavoro ha chiarito il criterio di calcolo della soglia dei lavoratori irregolari che fa scattare la sospensione dell’attività. Un provvedimento che da gennaio ad aprile 2015 è stato emesso in 2.468 casi di gravi violazioni in materia di lavoro, con una forte incidenza nella ristorazione, nel commercio e nelle costruzioni (dati del ministero del Lavoro, protocollo 8477 del 19 maggio 2015).

Più in generale, il potere di sospensione, previsto dall’articolo 14 del Dlgs 81/2008 consente agli ispettori del ministero del Lavoro di bloccare l’attività imprenditoriale in caso di violazioni nei seguenti casi:

impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro;

gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza. Per le violazioni in materia prevenzionistica, la prerogativa della sospensione è estesa anche agli organi di vigilanza delle Asl.

Il provvedimento ha natura discrezionale. Tuttavia, con la circolare 33/2009 il ministero ha precisato che se la sospensione dell’attività determina a sua volta una situazione di maggior pericolo per l’incolumità dei lavoratori o di terzi è opportuno non applicarla. Si pensi a uno scavo in presenza di una falda acquifera o a scavi aperti in strade di grande traffico. Nel caso di attività di servizio pubblico, anche in concessione, deve essere valutata l’esclusione del provvedimento, in modo da non pregiudicare il godimento dei diritti costituzionalmente garantiti (ad esempio le attività di trasporto, di fornitura di energia elettrica), o nelle ipotesi di grave danno agli impianti o alle attrezzature (attività a ciclo continuo) o ai beni aziendali (frutti giunti a maturazione o allevamento di animali).

Il nuovo comma 11-bis dell’articolo 14 del Testo unico prevede poi un vero e proprio limite nei casi in cui il lavoratore «in nero» sia l’uni co occupato dall’impresa e non nella singola unità produttiva.

Con la nota 13506 del 30 luglio 2010 il ministero ha affermato poi che se prima dell’adozione e della conseguente notifica della sospensione non sussistono più i presupposti, a seguito di spontanea regolarizzazione dei lavoratori, vengono meno i presupposti per la sua adozione.

Gli effetti e la revoca

Gli effetti del provvedimento, circoscritti alla singola unità produttiva o cantiere oggetto dell’ispezione, decorrono dalle 12 del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che ricorrano situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o di terzi. Entro questo termine il datore di lavoro, per poter continuare l’attività, dovrà:

regolarizzare i lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria con assunzione a tempo indeterminato e part-time non inferiore alle 20 ore settimanali (circolare 38/2010);

ripristinare le regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni prevenzionistiche;

versare una somma aggiuntiva pari a 1.950 euro in caso di sospensione per lavoro irregolare o 3.250 euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (importi aumentati del 30% in seguito alla legge 9/2014, circolare 5/2014).

La sospensione dell’attività comporta inoltre l’interdizione alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare di appalto.

La durata del provvedimento è strettamente legata all’effettiva durata della sospensione dell’attività imprenditoriale ed è riferita all’impresa nel suo complesso e quindi coinvolge qualsiasi tipo di attività contrattuale nei confronti della Pa.

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