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Attuazione legge sullo sciopero servizi pubblici essenziali:

La Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con la Delibera 13 luglio 2015 (pubblicata sulla G.U. n. 165/2015) ha provveduto alla Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e di conciliazione e delle altre misure di cui all’art. 2, comma 2, della L.n. 146/1990 (modificata dalla L.n. 83/2000), relativa al settore del trasporto merci su rotaia.

Queste le premesse che hanno portato alla Delibera 13 luglio 2015.

Il trasporto merci su rotaia, nel caso in cui sui diretto all’approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali, beni di prima necessità costituisce un servizio pubblico essenziale essendo volto a garantire e soddisfare i diritti della persona, costituzionalmente rilevanti, alla vita e alla salute. Qualora tale forma di trasporto abbia ad oggetto merci definibili come pericolose, un’astensione collettiva potrebbe interferire con la tutela dell’interesse, parimenti costituzionale, alla sicurezza della collettività.

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Per lungo tempo l’organizzazione di tale servizio di trasporto era caratterizzata da un regime monopolistico gestito esclusivamente dall’unico operatore economico presente, e cioè il Gruppo Societario Ferrovie dello Stato. Attualmente, invece, l’evoluzione e la liberalizzazione del mercato hanno permesso l’accesso a tale attività anche a nuovi soggetti.

Nel 2010 le Segreterie nazionali delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative trasmettevano alla Commissione di Garanzia un’ipotesi di regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero nell’ambito del settore del trasporto merci su rotaia, impegnandosi ad avviare anche contatti con le parti datoriali per il raggiungimento di un accordo sul testo.

La Commissione non procedeva alla valutazione di idoneità della citata proposta, trattandosi, all’evidenza, di una iniziativa unilaterale, e restava, pertanto, in attesa della trasmissione di un testo sul quale si fosse formato, medio tempore, un accordo tra le parti sociali.

Nel frattempo si registrava un significativo aumento della conflittualità, soprattutto nel corso dell’anno 2013, e ciò rendeva indispensabile l’adozione della delibera di orientamento n. 13/253 del 2013, con la quale, innanzitutto, si sollecitavano nuovamente le Associazioni rappresentative delle imprese a concordare le Organizzazioni sindacali una disciplina dell’esercizio del diritto di sciopero.

Dopo alterne vicende (anche conflittuali) la Commissione di Garanzia è giusta quindi alla Delibera di cui sopra contenente norme per la Regolamentazione provvisoria del diritto di sciopero del personale dipendente dalle imprese di trasporto merci su rotaia, estranee all’ambito di applicazione dell’Accordo collettivo relativo al Gruppo Ferrovie dello Stato del 23.11.1999, che effettuano servizi di trasporto aventi ad oggetto energie, prodotti energetici, risorse naturali, beni di prima necessità e merci pericolose.

(Fonte: Gazzetta Ufficiale)

 

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