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Patto di non concorrenza preponente e agente:

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n 12127 del 2015, si è occupata del patto di non concorrenza tra preponente ed agente dopo l’estinzione del contratto di agenzia, ed ha reso il seguente principio di diritto: “Il secondo comma dell’art. 1751 bis c.c., introdotto dall’art. 23 della legge 29 dicembre 2000, n. 422, secondo cui l’accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all’agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale, non si applica ai patti stipulati prima della sua entrata in vigore, ancorchè i contratti di agenzia cui si riferiscano siano cessati successivamente”.

In particolare, il caso all’esame della Suprema Corte concerneva la condanna in appello di una srl al pagamento in favore di un agente con cui aveva intrattenuto un rapporto di agenzia dal 1983 al 2003 della somma di euro 8.283,00 a titolo di indennità di risoluzione del rapporto e di euro 32.987,11, quale corrispettivo del patto di non concorrenza contenuto nel contratto di agenzia stipulato nel 1983.

La datrice di lavoro – tra le altre cose – chiedeva alla Suprema Corte se il giudice possa attribuire l’indennità prevista dal secondo comma dell’art. 1751 bis c.c. “ad un agente cessato che era legato al preponente in forza di un contratto di agenzia già in corso al momento di entrata in vigore di detta norma e che conteneva un patto di non concorrenza privo dei requisiti concernenti la zona, la clientela, il genere di beni o servizi quali delineati nell’art. 1751 bis, co. 1, c.c.”.

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La Suprema Corte, quindi, con il principio di cui sopra espresso nella sentenza n. 12127/2015, conferma il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’indennità relativa al patto di non concorrenza, di natura non provvigionale, non si applica ai contratti stipulati prima della entrata in vigore della legge che regola la materia (L.n. 422/2000), in forza altresì della irretroattività della legge e in applicazione del principio tempus regit actum. La Suprema Corte ha pertanto cassato la sentenza d’appello impugnata dalla datrice di lavoro, che aveva confermato il diritto dell’agente a percepire l’indennità relativa al patto di non concorrenza di cui al contratto stipulato in data 1 aprile 1983 e cessato il 24 gennaio 2003.

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