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Variazione unilaterale delle mansioni del lavoratore:

In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali il datore di lavoro è libero di variare unilateralmente le mansioni del lavoratore. Potrà quindi assegnarlo a mansioni nuove e riconducibili al livello di inquadramento contrattuale immediatamente inferiore, conservando però la retribuzione fino a quel momento percepita e relativa al precedente inquadramento superiore. Saranno invece decurtati gli emolumenti relativi al precedente inquadramento superiore corrisposti per le particolari modalità di svolgimento della prestazione (non più sussistenti a causa della variazione delle mansioni) come ad esempio il lavoro notturno, le trasferte, ecc.

È questa la novità contenuta nel decreto legislativo di attuazione del Jobs Act (in “lavorazione” presso gli organi competenti) relativo al riordino dei contratti di lavoro che riscrive la disciplina delle mansioni, finora regolamentate dall’art. 3 dello Statuto dei Lavoratori (L.n. 300/1970) e dall’art. 2103 del codice civile.

Attualmente la disciplina delle mansioni consente al datore di lavoro di spostare un lavoratore a diverse mansioni, purché questa siano equivalenti alle ultime effettivamente svolte. Normalmente in caso di giudizio, sarà il magistrato che dovrà valutare l’equivalenza delle mansioni tenendo presenti due elementi: il primo le nuove mansioni devono essere ricomprese nello stesso livello di inquadramento contrattuale posseduto dal lavoratore; il secondo che tale spostamento non incida negativamente sulle possibilità di carriera del dipendente.

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Pertanto una volta riscritta la normativa sulle mansioni, sarà consentito al datore la c.d. modifica in pejus delle stesse, esclusivamente però nei casi di modifiche dell’assetto organizzativo dell’impresa ed eventualmente in altre ipotesi che saranno in seguito disciplinate dalla contrattazione collettiva di settore.

La nuova disciplina, poi, prevede anche la possibilità per il datore di lavoro di mutare in pejus non solo le mansioni ma anche la retribuzione fino a quel momento percepita dal lavoratore, esclusivamente però  come alternativa al licenziamento economico. Finora tale possibilità era consentita mediante un accordo tra le parti da sottoscriversi nelle sedi assistite (sindacato, dtl, ecc.).

Inoltre, come è noto, la normativa attualmente in vigore prevede che in caso di assegnazione a mansioni superiori, il lavoratore acquisisce definitivamente il livello superiore dopo tre mesi. Con l’entrata in vigore della nuova normativa, invece, tale termine sarà fissato direttamente dai contratti collettivi e in mancanza sarà prolungato a sei mesi.

Tale nuova normativa consentirà pertanto sia una flessibilità nello spostamento a mansioni diverse che una riduzione delle cause giudiziali da demansionamento, ma anche la possibilità per il lavoratore di conservare il posto di lavoro in caso di riorganizzazione aziendale.

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