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Accordo Unionmeccanica congedo parentale su base oraria:

Lo scorso 15 aprile 2015 è stato sottoscritto il Verbale di accordo tra Unionmeccanica Confapi e FIOM CGIL sulla fruizione del congedo parentale su base oraria, di cui alle disposizioni dell’art. 1, comma 339, della Legge n. 228 del 2012 che riguardanti l’adeguamento della normativa nazionale in tale materia alla Direttiva n. 2012/18/UE, recepite dal CCNL 29 luglio 2013 (e ai suoi Allegati) sottoscritto tra le medesime parti.

Come noto il CCNL di cui sopra si applica ai lavoratori degli stabilimenti appartenenti al settore metalmeccanico e affini ai metalmeccanici ove la lavorazione del metallo abbia una presenza esclusiva, prevalente o quantitativamente rilevante, agli stabilimenti, unità produttive e di servizio considerati affini ai metalmeccanici, agli stabilimenti per la lavorazione di prodotti di oreficeria, gioielleria, argenteria, posateria in argento o bigiotteria e anche alle unità produttive e di servizio che abbiano con il settore orafo – argentiero interconnessioni di significativa rilevanza.

Il citato Verbale di Accordo stabilisce quanto segue:

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  • La fruizione oraria dei periodi di congedo parentale è frazionabile fino a un minimo di due ore, riproporzionate per i rapporti di lavoro part-time;
  • La fruizione oraria non potrà essere programmata per un periodo inferiore, nel mese di utilizzo, ad una giornata lavorativa;
  • Ai fini dell’esercizio di tale diritto, il genitore è tenuto a presentare, almeno 15 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro allegando il certificato medico di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva;
  • Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tali termini è tenuto a preavvertire il datore di lavoro e a presentare richiesta scritta con la relativa certificazione tempestivamente e comunque entro due giorni dall’inizio della fruizione ad ore del congedo parentale.

Il Verbale di Accordo definisce anche i criteri di calcolo per la determinazione della retribuzione oraria e della equiparazione del monte ore utilizzabile alla singola giornata lavorativa.

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