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Istruzioni operative presentazione istanze riduzioni contributive

Il Ministero del Lavoro – Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e degli Incentivi all’occupazione, con la Circolare n. 15 del 22 aprile 2015 ha reso note agli interessati le istruzioni operative per la presentazione delle istanze per la concessione delle riduzioni contributive, previste dal Decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7 luglio 2014 n. 83312, per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto – legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

In particolare le istanze – preordinate alla concessione degli sgravi contributivi sopra indicati – dovranno essere presentate dalle aziende che, esaurito il beneficio della decontribuzione del primo anno, ritengano di avviare un contratto di solidarietà in continuità con il precedente, ad esaurimento dei 24 mesi previsti dalla normativa vigente.

L’art. 1, del D.I. 83312/2014 sancisce che – come si legge nella Circolare n. 15/2015 – destinatarie di tale riduzione contributiva sono le imprese che, alla data del 21 marzo 2014, stipula o hanno in corso contratti di solidarietà difensiva e che abbiano individuato “strumento volti a realizzare un miglioramento della produttività di entità analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell’accordo ovvero di un piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo”. Tali condizioni, che costituiscono i presupposti (alternativi) necessari per accedere allo sgravio contributivo, rivelano la volontà, da parte del legislatore, di supportare le aziende durante l’intero spazio temporale necessario alla adozione degli strumenti sopra indicati o alla realizzazione del suddetto piano, senza, tuttavia, valicare il termine dei 24 mesi previsti ex lege per la riduzione contributiva accordata. Pertanto, il Ministero del Lavoro ha ritenuto opportuno precisare che la domanda di decontribuzione presentata per il primo anno del contratto di solidarietà produce l’effetto di sottrarre al principio dell’ordine cronologico la domanda di decontribuzione presentata dalla medesima azienda per il secondo anno del contratto di solidarietà nei seguenti casi:

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  • quando venga stipulato dalle parti un unico contratto di solidarietà che abbia fina dall’inizio la durata di 24 mesi;
  • quando venga stipulato un contratto di solidarietà di durata inferiore che, tuttavia, rechi una clausola in base alla quale le parti si riservano la facoltà di prorogare il contratto stesso fino a raggiungere la durata di 24 mesi o una durata maggiore ovvero quando tale volontà sia desumibile, allo stato degli atti, a fronte dell’esplicitazione, da parte dell’azienda istante, della volontà di portare a compimento tutti gli investimenti o di attuare gli strumenti volti a realizzare un miglioramento della produttività inizialmente programmati.

Ne consegue che – come avviene per i contratti di solidarietà che sin dall’inizio prevedono una durata di 24 mesi e per i quali l’autorizzazione alla riduzione contributiva viene frazionata entro i limiti delle disponibilità dello stanziamento finanziario per anno solare – anche per i contratti di durata inferiore è possibile ulteriore domanda di decontribuzione relativa ad un nuovo contratto che proroghi quello precedente, non superando, tuttavia, il limite dei 24 mesi.

In questo ultimo caso sarà cura delle aziende istanti, all’atto di produrre la documentazione prevista secondo le indicazioni pubblicate sul sito ministeriale, segnalare all’interno della domanda che il nuovo contratto costituisce una proroga di quello precedente.

(Fonte: Ministero del Lavoro)

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