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Mobilità verso altre amministrazioni dei segretari comunali

La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, di massima di particolare importanza, concernente, con riguardo alla mobilità verso altre amministrazione dei segretari comunali o provinciali, la portata dell’art. 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ossia se si applichi anche alle procedure esaurite, sì da determinare una sanatoria della disparità di trattamento tra coloro che avevano optato per la mobilità dopo il 1° gennaio 2002, a cui è stata riconosciuta la qualifica dirigenziale, e coloro che lo avevano fatto in un momento anteriore, ai quali non è stato invece attribuito il suddetto inquadramento. È quanto deciso con la sentenza n. 6369 del 30 marzo 2015 (Presidente: G. Coletti de Cesare; Estensore: F. Balestrieri).

La questione di cui alla sentenza n. 6369/2015 all’esame della Corte Suprema era la seguente.

Con sentenza del 27.3.20007, il Tribunale di Alessandria accoglieva la domanda di un ex segretario comunale di fascia B con anzianità superiore al triennio, transitato nei ruoli dell’INPS il 1° ottobre 1998 avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 18, comma 11, del D.P.R. n. 465/1997, col riconoscimento del suo diritto ad essere inquadrato nel ruolo unico della dirigenza INPS a decorrere dal 30.12.04, e conseguentemente condanna dell’Istituto al pagamento delle relative differenze retributive.

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Con sentenza depositata il 4.6.2008, la Corte d’Appello di Torino rigettava il gravame proposto dall’INPS. La Corte di merito confermava in sostanza il diritto del lavoratore alla qualifica dirigenziale (ed alle connesse differenze retributive) a far data dall’entrata in vigore della L.n. 311/2004, interpretando l’art. 1, comma 49, come applicabile anche ai segretari comunali che erano transitati “ad altra amministrazione da epoca anteriore alla entrata in vigore della legge stessa”, e ricorrendo nella specie le due condizioni richieste dalla norma citata: l’essersi il funzionario avvalso della facoltà di cui all’art. 18 cit. e l’aver prestato servizio come segretario comunale per almeno 3 anni. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso l’INPS.

(Fonte: Corte Suprema di Cassazione)

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