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Fondo di solidarietà personale aziende trasporto pubblico:

È stato pubblicato sulla G.U. n. 52 del 4 marzo 2015 il Decreto 9 gennaio 2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativo al Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico istituito presso l’INPS.

Per quanto concerne poi la “Finalità e il campo di applicazione del Fondo”, il Decreto stabilisce all’art. 2 quanto segue.

  1. Con riferimento ad aziende non coperte dalla normativa in materia di integrazione salariale, il Fondo, in conformità a quanto previsto dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, ha lo scopo di assicurare tutele in costanza di rapporto di lavoro e altre tutele nei termini di cui alle successive disposizioni.
  2. Destinatari degli interventi del Fondo sono i lavoratori delle aziende, sia pubbliche che private, che occupano mediamente più di quindici dipendenti e che svolgono servizi di trasporto pubblico autofiloferrotranviari e di navigazione sulle acque interne e lagunari, con esclusione delle aziende ricomprese nel campo di applicazione di analoghi Fondi di settore già costituiti e di quelle esercenti servizi ferroviari di alta velocità.
  3. Ai fini della determinazione della predetta soglia dimensionale, si tiene conto di quanto previsto dall’art. 3, comma 7, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
  4. Il Fondo ha lo scopo di:

a) assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro mediante l’erogazione di una prestazione ordinaria nei casi di riduzione o sospensione temporanea dell’attività lavorativa per le causali previste dall’art. 1, legge 164/1975 e successive modifiche e integrazioni;

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b) assicurare un sostegno economico, tramite erogazione di prestazioni integrative o straordinarie, ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro in presenza di problematiche occupazionali;

c) contribuire allo svolgimento di programmi formativi, di riconversione o riqualificazione professionale del personale eventualmente in esubero, tramite i fondi interprofessionali, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’Unione Europea.

Sulle “Prestazioni” l’art. 3 del Decreto stabilisce che il Fondo provvede tra l’altro:

1.

a) all’erogazione di assegni ordinari a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa, anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente;

b) all’erogazione di prestazioni integrative dell’assicurazione sociale per l’impiego (ASpI);

c) all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 60 mesi, a seguito di accordi sindacali aziendali che tali assegni prevedano nell’ambito di programmi di incentivo all’esodo;

d) alla stipula di apposite convenzioni con i fondi interprofessionali al fine di assicurare l’effettuazione di programmi formativi, di riconversione o riqualificazione professionale del personale eventualmente in esubero, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’Unione Europea.

L’assegno ordinario di cui al precedente comma 1, lettera a), richiede che la riduzione o sospensione dell’attività lavorativa sia dovuta ad eventi temporanei, non imputabili al datore di lavoro e ai lavoratori, ovvero a processi di ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione aziendale.

L’importo dell’assegno ordinario è pari alla prestazione di integrazione salariale, con i relativi massimali, ridotta di un importo pari ai contributi previsti dall’art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

La prestazione è corrisposta per un periodo non superiore a novanta giorni, da computare in un biennio mobile. In casi eccezionali, detto periodo può essere prorogato trimestralmente fino ad un massimo complessivo di 12 mesi

In merito all’ “Accesso alle prestazione”, l’articolo 6 del Decreto prevede che le domande devono essere presente alle Sedi INPS di competenza.

Per il resto delle disposizioni si rinvia al testo del Decreto 9 gennaio 2015 allegato al presente articolo

(Fonte: Gazzetta Ufficiale)

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