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Legge sulla responsabilità civile dei magistrati:

Lo scorso 25 febbraio 2015 la Camera ha approvato il testo di legge sulla responsabilità civile dei magistrati. Ciò significa che coloro che hanno subito un danno dalla Giustizia potranno chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni allo Stato e quest’ultimo potrà invece rivalersi sul magistrato che ha errato.

La nuova legge riformerà la Legge Vassalli del 1988 (L.n. 117/1988 sul Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati) pur mantenendo la responsabilità indiretta dello Stato e la c.d. “clausola di salvaguardia” rinnovata in caso di dolo, colpa grave e violazione manifesta.

Il principio di responsabilità indiretta dei giudici comporta, come sopra si è detto, che sarà sempre lo Stato a risarcire i danni e non il magistrato. Successivamente lo Stato dovrà obbligatoriamente proporre azione di rivalsa sul magistrato nel termine di due anni dalla sentenza di condanna (prima della legge era un anno). Dal canto suo il magistrato risponderà con la metà dello stipendio netto di un anno fino ad un anno intero in ipotesi di dolo (prima della legge era di un terzo).

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Quindi la persona che ha subito un danno ingiusto non potrà citare direttamente in giudizio il magistrato per ottenere il risarcimento, ma dovrà agire tramite l’azione risarcitoria proposta esclusivamente nei confronti dello Stato italiano.

Sono risarcibili anche i danni non patrimoniali con esclusione dei casi di privazione della libertà personale. Inoltre il danno deve essere la conseguenza di dolo, colpa grave o diniego di giustizia.

La nuova legge poi elimina il c.d. “filtro di ammissibilità” nel senso che non saranno più effettuati controlli preliminari circa l’ammissibilità della richiesta di risarcimento proposta dal cittadino nei confronti dello Stato. In tal modo cadono le verifiche dei presupposti e le valutazioni sulla fondatezza delle domande che fino ad oggi erano svolte dal tribunale distrettuale.

La “colpa grave” viene ridefinita nella nuova legge e scatterà in caso di:

  • affermazione di fatti inesistenti o negazione di fatti esistenti,
  • “violazione manifesta” della legge italiana e del diritto comunitario,
  • travisamento (macroscopico ed evidente e quindi tale da non richiedere alcun approfondimento di carattere interpretativo) delle prove e dei fatti,
  • emissione di un provvedimento cautelare (reale o personale) senza una motivazione e/o fuori dei casi ammessi dalla legge.

È stata mantenuta invece, come sopra si è detto, la c.d. “clausola di salvaguardia” che garantisce al magistrato di non essere considerato responsabile per l’attività di interpretazione della legge o della valutazione delle prove e dei fatti. Tuttavia la nuova legge esclude da tale ambito di irresponsabilità i casi di dolo, colpa grave e violazione manifesta della legge e del diritto comunitario.

Magari, e questo è un commento dal quale non possiamo esimerci, tale legge aiuterà anche a porre fine alle sentenze fatte col copia/incolla senza neppure cambiare il nome delle parti e riferite a questioni completamente diverse rispetto a quelle sottoposte a giudizio, con notevole perdita di tempo e di denaro degli utenti, ma gli esempi potrebbero (purtroppo) proseguire….

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