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Contributi dovuti anno 2015 lavoratori domestici:

L’INPS, con la Circolare n. 12 del 23 gennaio 20155, ha informato gli interessati sull’importo dei contributivi dovuti per l’anno 2015 per i lavoratori domestici.

In particolare, si legge nella Circolare n. 12/2015, quanto segue.

L’ISTAT ha comunicato, nella misura dello 0,2 %, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2013-dicembre 2013 ed il periodo gennaio 2014-dicembre 2014.

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Conseguentemente sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2015 per i lavoratori domestici.

 Restano in vigore gli esoneri previsti ex art. 120, L.n. 388/2000, avente decorrenza 1/02/2001, nonché gli esoneri istituiti ex art. 1, commi 361 e 362, L.n. 266/2005, con decorrenza 1/01/2006 – come indicato nella circolare n. 19 dell’8/02/2006.

L’Istituto ha, pertanto, confermato la minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF che, ovviamente, incide sull’aliquota complessiva.

 Per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, previsto dall’art. 2, comma 28, L.n. 92/2012, pari all’ 1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale).

 Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

 Normativa di riferimento:

  • 2 legge 28/06/2012, n. 92: la DS è sostituita dall’ASpI (Assicurazione Sociale per l’Impiego), al cui finanziamento concorrono i contributi di cui agli artt. 12, comma 6, (1,30%) e 28, comma 1, (0,01%), della legge 3 giugno 1975, n. 160;
  • 2, comma 28, legge 28 giugno 2012, n. 92: ai rapporti di lavoro a tempo non indeterminato si applica il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,40% della retribuzione convenzionale;
  • articolo unico, comma 769, legge 27/12/2006, n. 296 (Finanziaria 2007): a decorrere dal 1° gennaio 2007, l’aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria è elevata dello 0,30% per la quota a carico del lavoratore;
  • articolo unico, comma 361 e 362, legge 23/12/2005, n. 266 (Finanziaria 2006): a decorrere dal 1° gennaio 2006, ai datori di lavoro domestico tenuti al versamento della contribuzione per il finanziamento degli assegni per il nucleo familiare alla gestione ex articolo 24 della legge n. 88/1989, è riconosciuto un esonero del versamento dei seguenti contributi: CUAF (0,48%), maternità (0,24%) e disoccupazione (0,28%).
  • 120 legge 23/12/2000, n. 388 (Finanziaria 2001):ai datori di lavoro, a decorrere dal 1° febbraio 2001, spetta un esonero dal versamento del contributo CUAF pari a 0,8 punti percentuali (se il contributo CUAF è dovuto in misura superiore a 0,8 p.p.) oppure pari a 0,4 punti percentuali a valere sui versamenti di altri contributi sociali, prioritariamente sui contributi di maternità e disoccupazione (se il contributo CUAF è dovuto in misura inferiore a 0,8 p.p.);
  • 49 legge 23/12/1999, n. 488 (Finanziaria 2000): dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2001 è prevista una riduzione del contributo dell’indennità economica di maternità a carico dei datori di lavoro nella misura di 0,20 punti percentuali. Tale riduzione resta confermata dall’ art. 43 della legge 28/12/2001 n. 488 (Finanziaria 2002).
  • 45, comma 3, D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico sull’immigrazione): a decorrere dall’1/1/2000, è soppresso il contributo dello 0,50% a carico del lavoratore, destinato al Fondo di rimpatrio.
  • 3, comma 1 e 3, legge 23/12/1998 n. 448: a decorrere dal 1°/1/2000 sono stati soppressi i contributi Enaoli e TBC.
  • 36, comma 1, D.Lgs. 446/97: per effetto dell’introduzione dell’IRAP, a partire dal 1° gennaio 1998 il contributo TBC dell’1,66% ed il contributo al S.S.N. del 10,60% non sono più riscossi.
  • 27, comma 2-bis, legge 28/02/1997, n. 30: l’aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non soggetti al contributo CUAF subisce un incremento dello 0,50 punti percentuali ogni due anni con inizio dal 1 gennaio 1997

Si rinvia per le altre informazioni al contenuto della Circolare n. 12/2015, allegata al presente articolo.

(Fonte: INPS)

 

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