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Detassati i buoni pasto fino a 7 euro:

Novità per quanto concerne i buoni pasti concessi ai dipendenti e collaboratori: questi infatti in base alle disposizioni della Legge di Stabilità 2015 saranno detassati fino all’importo complessivo di 7 euro, se resi in forma elettronica (cioè tramite una carta magnetica utilizzabile presso locali convenzionati, provvisti di terminale POS in grado di “leggere” questo tipo di carte).

Infatti il comma 16 della L.n. 190/2014 (c.d. Legge di Stabilità 2015) eleva il tetto dell’esenzione da 5,29 a 7 euro, ma esclusivamente per i ticket resi “in forma elettronica”. Tale disposizione entrerà in vigore dal 1° luglio 2015 e consentirà ai lavoratori interessati di far entrare nelle loro tasche reddito esentasse fino a 200 euro, anche se non in denaro “sonante” ma in forma di compenso in natura. Nel 2016 tale importo dovrebbe essere addirittura raddoppiato fino a 400 euro annui.

A tale stregua, dunque, il trattamento fiscale dei buoni pasto rimarranno invariati fino al 30 giugno 2015: e la soglia massima è fissata in 5,29 euro al giorno indipendentemente dalla tipologia di buono pasto distribuito.

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Come sopra si diceva, la Legge di Stabilità 2015 ha modificato il Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (TUIR) all’art. 51, comma 2, stabilendo che “non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente gli importi complessivi giornalieri fino a 5,29 euro” in caso di buoni pasto non elettronici (cioè quelli cartacei), invece dal 1° luglio 2015 saranno aumentati a 7 euro nel caso in cui siano resi in forma elettronica.

Tale agevolazione comprende quindi sia il regime fiscale che gli oneri previdenziali anche ai fini del calcolo dell’imponibile contributivo, in relazione altresì ai limiti stabiliti dall’art. 51 del TUIR. Pertanto il valore da prendere come riferimento sarà quello nominale cioè quello indicato sul “ticket restaurant”. Laddove, invece, gli importi complessivi giornalieri fossero più elevati rispetto ai 5,29 euro di cui sopra, questi andrebbero tassati in busta paga ed assoggettati ai corrispondenti oneri contributivi, ma solamente per la parte eccedente.

Stesso discorso e limiti valgono anche per i lavoratori con contratto a part time, ove non si richiede alcun riproporzionamento in base all’orario di lavoro. E le stesse franchigie sono riconosciute altresì nell’ipotesi in cui l’articolazione dell’orario di lavoro non stabilisca il diritto alla pausa pranzo.

Si ricorda poi che ai fini della determinazione del reddito d’impresa, l’acquisto dei buoni pasto è completamente deducibile per il datore di lavoro.

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