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Articolo 18 sintesi nuove regole licenziamenti:

Ecco una sintesi delle modifiche che il nuovo art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, a seguito degli emendamenti proposti, apporterà ai licenziamenti economici, disciplinari e discriminatori.

LICENZIAMENTI ECONOMICI: come sopra si è detto sono quelli dovuti alla situazione economica e/o organizzativa dell’azienda. Riforma Fornero: aveva previsto il solo indennizzo economico al lavoratore licenziato, laddove fosse emersa la totale assenza di giustificato motivo oggettivo, con facoltà del giudice di reintegra il lavoratore qualora accerti la manifesta insussistenza del fatto posto dal datore a fondamento del licenziamento. Cosa cambierà: il giudice non potrà più disporre la reintegra nel posto di lavoro, ma potrà soltanto stabilire un indennizzo economico certo e crescente in base all’anzianità di servizio; tempi certi per l’impugnazione del licenziamento.

LICENZIAMENTI DISCIPLINARI (INGIUSTIFICATI): sono quelli motivati da un comportamento imputabile, a titolo di colpa, al lavoratore. Riforma Fornero: se ritenuto illegittimo il giudice può riconoscere solamente un indennizzo al lavoratore. Cosa cambierà: il diritto alla reintegra sarà limitato esclusivamente a licenziamenti disciplinari ingiustificati, ma con decreti delegati verranno tipizzate le fattispecie per ridurre la discrezionalità dei magistrati.

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LICENZIAMENTI DISCRIMINATORI (INGIUSTIFICATI): sono quelli determinati da ragioni di credo politico, fede religiosa, appartenenza al sindacato, matrimonio, maternità, ecc. Tali licenziamenti sono nulli indipendentemente dalla motivazione addotta, e comporta quale che sia il numero dei dipendenti occupati, l’applicabilità della c.d. tutela reale con diritto alla reintegra e al risarcimento del danno. Eventuale modifica: apporre dei limiti al diritto alla reintegra prevedendo una qualificazione specifica della fattispecie.

IMPUGNAZIONE LICENZIAMENTO: saranno previsti termini certi per impugnare il licenziamento. Prima di iniziare un’azione innanzi alle competenti sezioni del tribunale, il licenziamento deve essere impugnato stragiudizialmente per iscritto nel termine di 60 giorni dalla data di comunicazione da parte del datore di lavoro. Mentre l’azione giudiziale deve essere intrapresa entro e non il termine di 180 giorni dalla data di impugnazione stragiudiziale.

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