Advertisement

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza:

Il Ministero del Lavoro, Commissione per gli Interpelli, con Interpello n. 16 del 6 ottobre 2014, ha risposto al quesito relativo alla nomina, revoca e durata in carica dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, proposto dall’Unione Sindacale di Base (USB) dei Vigili del Fuoco. In particolare l’USB proponeva due distinte richieste di parere (trattate unitariamente dal Ministero per la connessione tra le materie oggetto di interpello) del seguente tenore: “la nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è soggetta a scadenza o rinnovo e, in caso positivo, dopo quanto tempo vanno rinominati”.

Preliminarmente la Commissione ha fatto riferimento alla normativa che regola le modalità di istituzione del RLS e il funzionamento delle relative prerogative e che è volta ad assicurare la presenza di tale “figura” in ogni luogo di lavoro in base ai principi inderogabili di legge e per mezzo di un ampio rinvio alla regolamentazione della contrattazione collettiva quanto alle modalità di elezione o designazione del RLS e alle prerogative del medesimo.

Si legge poi nell’Interpello n. 16/2014 che con specifico riferimento alle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, il comma 4 dell’art. 47 del D.Lgs. n. 8172008 specifica che il RLS: “… è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno”.

Advertisement

Quindi, in risposta al quesito proposto, la Commissione ha ritenuto che “i RLS il cui “mandato” sia scaduto, perché riferito ad una contrattazione collettiva a sua volta scaduta, potranno continuare a svolgere legittimamente le proprie funzioni di rappresentanza, con conseguente applicazione nei loro riguardi delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di consultazione e partecipazione dei lavoratori (Titolo I, Capo III, Sezione VII). Ciò, beninteso, fino a quando non intervenga la successiva regolamentazione contrattuale e, quindi, in base ad essa si proceda ad una nuova elezione o designazione di RLS”. (Fonte: Ministero del Lavoro)

Advertisement