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Semplificazioni minori invalidi

L’INPS, con Messaggio numero 7382 del 1 ottobre 2014, ha fornito ulteriore indicazioni riguardanti le semplificazioni per ì i minori invalidi titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione, nonché quelli rientranti nelle previsioni di cui al D.M. 2 agosto 2007, inclusi i soggetti affetti da sindrome di talidomide o da sindrome di Down (art. 25, comma 6).

L’INPS, già con il Messaggio numero 6512 del 8 agosto 2014 aveva fornito – limitatamente ai minori titolari di indennità di frequenza – le sue prime istruzioni sulle procedure di accertamento del diritto alle prestazioni pensionistiche connesse alla maggiore età, così come novellate dal Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 (v. il nostro articolo “Semplificazione prestazioni pensionistiche minori invalidi).

Si legge nel Messaggio n. 7382/2014 che “l’erogazione dell’indennità non cessa al raggiungimento della maggiore età, le nuove disposizioni normative stabiliscono ora, per i minori già titolari di tali prestazioni, al raggiungimento della maggiore età il diritto alle seguenti prestazioni:

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  • pensione di inabilità a favore dei cittadini maggiorenni totalmente inabili;
  • pensione non reversibile a favore dei cittadini maggiorenni ciechi assoluti;
  • pensione non reversibile a favore dei cittadini maggiorenni sordi.

Inoltre, per effetto delle modificazioni apportate in sede di conversione, non è più necessaria la previa presentazione della domanda in via amministrativa.

Diversamente da quanto previsto per l’indennità di frequenza (art. 25, comma 5), nella fattispecie in esame è quindi richiesto l’accertamento della sola sussistenza degli altri requisiti socio-reddituali previsti dalla legge. Peraltro, anche i soggetti che abbiano già presentato domanda di accertamento sanitario – siano stati o meno convocati a visita dalla ASL – non saranno obbligati a sottoporsi all’accertamento, a meno che non abbiano comunque interesse al riconoscimento sanitario (ad esempio ai fini del diritto ad agevolazioni fiscali, prestazioni socio-sanitarie di natura non economica, etc.). In questo caso, potranno continuare a seguire la procedura già iniziata fino alla sua naturale conclusione”.

L’INPS inoltre precisa che tutti i destinatari delle nuove disposizioni “saranno in ogni caso tenuti a presentare tempestivamente – raggiungimento del 18° anno di età – il modello AP70 che attesti il possesso dei requisiti socio-economici previsti dalla normativa vigente. Ricorrendone i presupposti, le prestazioni saranno in tal modo erogate d’ufficio, con decorrenza dal compimento della maggiore età”. (Fonte: INPS)

 

 

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