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Assunzioni a termine settore Poste

La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 19998 del 23 settembre 2014, ha reso il seguente principio di diritto “In tema di assunzioni a termine nel settore delle poste ex art. 2, comma 1 bis, d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, la norma transitoria di cui all’art. 1, comma 43, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, nel prevedere che la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, in caso di violazione del periodo complessivo di 36 mesi, operi solo a decorrere dal 31 marzo 2009 (ossia decorsi 15 mesi dall’entrata in vigore della legge), sancisce che, a tale data, si deve tenere conto, ai fini del computo, di tutti i periodi pregressi lavorati con il medesimo datore di lavoro, procedendo a sommare i periodi di lavoro effettuati e quelli ancora da effettuare oltre il 1° aprile 2009, sicchè il periodo oltre il quale si determina la conversione è ridotto al 31 marzo 2009, senza necessità di attenere i 36 mesi a decorrere dall’entrata in vigore della legge (1° gennaio 2008)”. (Presidente: F. Roselli; Estensore; E. D’Antonio)

Si legge nella sentenza n. 19998/2014 che l’art. 1, comma 40 della L.n. 247/2007 ha introdotto “dei limiti temporali legati alla reiterazione dei contratti a termine prevedendo una durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato che non possono superare il periodo complessivo di 36 mesi comprensivo di proroghe e rinnovi indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro. Il successivo comma 43 dell’articolo citato contiene una disposizione da valere un via transitoria per una graduale introduzione della norma di cui al precedente comma 40”. Inoltre la normativa citata, prosegue come sopra la sentenza citata “pur prevedendo che i contratti a termine stipulati prima dell’entrata in vigore della legge n. 247/2007 ed in corso al 1°.1.208 proseguono fino a naturale scadenza anche oltre i 36 mesi senza che operi la conversione del rapporto a tempo e che detta conversione in contratto a tempo indeterminato diventa operativa solo a decorrere dal 31.3.2009 (cioè decorsi 15 mesi dalla entrata in vigore della legge in data 1/1/08)”.

(Fonte: Corte Suprema di Cassazione)

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