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Riduzione premi INAIL 2014

L’INAIL, con circolare n. 25 del 7 maggio 2014, ha reso noti le modalità operative e i criteri per l’applicazione della riduzione dei premi e contributi per l’anno 2014 relativi all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, come stabilito dall’art. 1, comma 128, della L.n. 147/2013 c.d. Legge di stabilità 2014.

La riduzione in questione viene applicata a tutte le tipologie di premi e contributi dovuti per l’anno 2014 e per i successivi anni fino alla revisione delle tariffe. Nello specifico:

– ai premi dela gestione industria di cui al Titolo I del D.P.R. n. 1124/1965 determinati ai sensi dell’art. 41 in base ai tassi previsti dalle Tariffe approvate con il D.M. 12 dicembre 2000 (c.d. premi ordinari),

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– ai premi della gestione navigazione di cui al citato Titolo I del D.P.R. n. 1124/1965 determinati in base al piano tariffario vigente;

– ai premi speciali di cui al citato Titolo I determinati ai sensi dell’art. 42 del D.P.R. n. 1124/1965 e ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla L.n. 93/1958;

– ai contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al Titolo II del citato D.P.R. n. 1124/1965, riscossi in forma unificata dall’INPS.

Sono invece esclusi dalla suddetta riduzione per espressa disposizione di legge:

– i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in ambito domestico;

– i contributi per fini assicurativi contro gli infortuni per il lavoro occasionale accessorio;

– i contributi per l’assicurazione degli apprendisti riscossi dall’INPS in forma unificata;

– i contributi dovuti per l’assicurazione degli addetti ai servizi domestici e familiari, anch’essi riscossi con modalità unificata dall’INPS.

La circolare INAIL n. 25/2014 ha precisato poi che per l’anno 2014 la misura della riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi è pari al 14,17% e si applica in egual misura a tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, in presenza dei criteri generali indicati nella circolare stessa e valgono per il triennio 2014-2016.

Tale riduzione, si legge ancora nella circolare, si cumula anche alle altre riduzioni e agevolazioni già previste dalla normativa vigente ad altro titolo per specifici settori o per incentivare l’occupazione di determinate categorie di lavoratori e si applica al premio finale dovuto al netto di tutti gli altri “sconti” ed agevolazioni.

Allegati: Circolare INAIL n. 25 del 7_5_2014 

Allegato n. 1 Circolare INAIL 25_2014

Allegato n. 2 Circolare INAIL 25_2014

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