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Si al lavoro intermittente nello spettacolo per operai addetti al controllo luci

Il Ministero del lavoro, con lettera circolare n. 5286 del 13 marzo 2014, ha dato seguito alle richieste di chiarimenti, pervenute da più parti, in ordine al possibile utilizzo della tipologia contrattuale del lavoro intermittente in relazione alle figure degli operai, la cui attività “non consiste esclusivamente nell’installazione o nello smontaggio del palco prima o dopo un concerto e/o spettacolo, ma anche nel restare a disposizione per qualsiasi necessità che potrebbe manifestarsi durante l’evento stesso“.

A tal proposito, con la lettera circolare in questione, il Ministero ha precisato che in una precedente nota (7/2014) “aveva ritenuto di escludere la possibilità di attivare rapporti di lavoro di natura intermittente – anche in considerazione delle problematicità organizzative connesse alla gestione degli appalti riscontrabili nel settore – negando l’equiparazione tra le categorie professionali sopra menzionate e quelle indicate ai nn. 43 – 46 del R.D. n. 2657/1923, solo nella misura in cui i suddetti operai risultino incaricati unicamente all’installazione / smontaggio / allestimento dei palchi, ovvero ad espletare attività, di natura logistica, prodromiche o successive all’evento e allo spettacolo“.

Ne discende che nella differente ipotesi in cui tali operai “siano impiegati dalle imprese dello spettacolo in attività non esclusivamente prodromiche o successive all’evento ma pienamente integrate nell’evento o nello spettacolo, quali ad esempio controllo luci, casse acustiche, microfoni, ecc., appare possibile l’utilizzo della tipologia contrattuale del lavoro intermittente, mediante rinvio alle categorie professionali contemplate al n. 43 e/o al n. 46 del R.D. n. 2657/1923” (“Artisti dipendenti da imprese teatrali, cinematografiche e televisive; operai addetti agli spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi; cineoperatori, cameramen recording o teleoperatori da ripresa, fotografi e intervistatori occupati in imprese dello spettacolo in genere ed in campo documentario, anche per fini didattici” e/o “operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili e religiose”).

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