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Durata del contratto a termine nelle start-up innovative: Il contratto a termine nelle start-up innovative è regolato dall’art. 28, commi 3,4, 5 e 6, del D.L. n. 179/2012 (convertito con modifiche in L.n. 76/2013), come segue:

Il contratto a tempo determinato nelle start up innovative può essere stipulato per una durata minima di sei mesi ed una massima di trentasei mesi, ferma restando la possibilità di stipulare un contratto a termine di durata inferiore a sei mesi, ai sensi della normativa generale vigente. Entro il predetto limite di durata massima, possono essere stipulati, più successivi contratti a tempo determinato per lo svolgimento delle attività inerenti o strumentali l’oggetto sociale della start-up innovativa senza l’osservanza dei termini di cui all’articolo 5, comma 3, del D.Lgs. n. 368/2001 o anche senza soluzione di continuità. In deroga al predetto limite di durata massima di 36 mesi, un ulteriore successivo contratto a tempo determinato tra gli stessi soggetti e sempre per lo svolgimento delle attività delle attività inerenti o strumentali l’oggetto sociale della start-up innovativa può essere stipulato per la durata residua rispetto al periodo di cui al comma 1 dell’art. 28 cit., a condizione che la stipulazione avvenga presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.I contratti stipulati ai sensi del presente comma sono in ogni caso esenti dalle limitazioniquantitative di cui all’articolo 10, comma 7, del D.Lgs. n. 368/2001.

(4) Qualora, per effetto di successione di contratti a termine stipulati a norma del presente articolo, o comunque a norma del D.Lgs. n. 368/2001, o di altre disposizioni di legge, il rapporto di lavoro tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i 36 mesi, comprensivi di proroghe o rinnovi, o la diversa maggiore durata stabilita a norma del comma 3, ed indipendentemente dagli eventuali periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato.

(5) La prosecuzione o il rinnovo dei contratti a termine di cui al presente articolo 28 oltre la durata massima prevista dal medesimo articolo ovvero la loro trasformazione in contratti di collaborazione

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privi dei caratteri della prestazione d’opera o professionale, determinano la trasformazione degli stessi contratti in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

(6) Per quanto non diversamente disposto ai contratti a tempo determinato disciplinati dal presente articolo 28 si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 368/2001 e del capo I del titolo III del D.Lgs. n. 276/2003.

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