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Mobilità studi professionali: L’INPS, con messaggio n. 2761 del 21.2.2014, ha precisato che i datori di lavoro, qualora assumano lavoratori licenziati da studi professionali ed iscritti nelle liste di mobilità, non possono godere dei benefici contributivi previsti dalla legge 223/91 (art. 8, comma 2 e 4; art. 25, comma 9) per l’assunzione di tale tipologia di lavoratori.

La ragione di tale esclusione, secondo l’INPS, discende dal fatto gli studi professionali non esercitano attività di impresa e quindi “l’applicazione degli incentivi all’assunzione previsti dalla legge 223/1991 è subordinata alla qualità di imprenditore del datore di lavoro che effettua il licenziamento ed è quindi esclusa nel caso in cui tale condizione non sussista“.

Tale posizione però viene da più parti considerata illegittima poichè, come anche si legge in una nota dei consulenti del lavoro “il primo problema che si presenta per un datore di lavoro, sarà quello di dover controllare, per ogni assunzione che intende avviare con soggetti iscritti alle liste di mobilità, se il lavoratore esce da uno studio professionale o meno. Questo al fine di non applicare sgravi indebiti”.

Anche il Presidente di Confprofessioni, Confederazione Italiana delle Libere Professioni, Gaetano Stella ha criticato duramente in una nota quanto contenuto nel messaggio dell’INPS asserendo quanto segue: “Si tratta di una decisione assolutamente iniqua per un settore che, con tutta probabilità, subirà una integrale esclusione dal sistema degli ammortizzatori sociali. Ancor più assurdo, poi, il fatto che l’INPS intervenga autonomamente disconoscendo quanto già affermato e disposto in precedenza dal Ministero del Lavoro. In un momento particolare in cui il nuovo Governo sembra fare della semplificazione normativa e amministrativa un tema centrale del suo programma, è paradossale che non vengano rispettati i corretti livelli decisionali, generando confusione negli operatori del mercato del lavoro.

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E, fatto ancor pù grave, il messaggio INPS n. 2761 del 21.2.2014 contravviene anche a quanto stabilito dal Ministero del Lavoro nella risposta all’interpello n. 10/2011 (presentato proprio da Confprofessioni) ove, richiamando proprio una sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea (causa C/32/02 del 16.10.2003), fa rientrare nella definizione “datori di lavoro” anche gli studi professionali.

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