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Istanza mediazione

La mediazione civile è stata introdotta e regolamentata nel nostro ordinamento dal D.L.vo n. 28/2010, dal D.M. n. 180/2010 e succ.mod. con la finalità di comporre gli eventuali conflitti tra soggetti privati. La mediazione quindi si può definire come quell’attività finalizzata alla ricerca di un accordo bonario o per la composizione di una controversia tra due o più soggetti svolta da un terzo imparziale detto mediatore. Il fine ultimo di tale istituto è quello di deflazionare il sistema giudiziario italiano. L’attività del mediatore (individuo o collegio) viene sottoposta alla vigilanza del Ministero della Giustizia.

La procedura di mediazione civile è obbligatoria per le seguenti materie:

– condominio (dal marzo 2012);

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– diritti reali (es. diritto di proprietà, usucapione);

– divisione;

– successioni ereditarie;

– patti di famiglia;

– locazioni;

– comodato;

– affitto di aziende;

– risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti (dal marzo 2012);

– risarcimento del danno derivante dalla responsabilità medica;

– risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità;

– contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Questo sta a significare che per le controversie aventi ad oggetto le materie poc’anzi indicate, prima di incardinare un giudizio innanzi al tribunale competente, è obbligatorio effettuare il c.d. Tentativo di mediazione; va da sè che per le materie non incluse nel suddetto elenco la mediazione non è obbligatoria ma facoltativa.

Quindi per le controversie relative alle materie indicate, proporre la conciliazione è condizione di procedibilità: ciò significa che se una parte intende agire in giudizio deve prima tentare la mediazione e il giudice, qualora rilevi (su eccezione di una delle parti o d’ufficio entro la prima udienza) che la mediazione non è stata effettuata o che non si è conclusa, fissa una nuova udienza dopo la scadenza del termine massimo per la mediazione che è di 4 mesi per consentirne lo svolgimento; invece nel caso in cui la mediazione non si è conclusa il giudice assegna alle parti il termine di 15 giorni per presentare la domanda ad un organismo iscritto nell’elenco dei mediatori.

All’atto del conferimento dell’incarico quindi l’avvocato è tenuto ad informare chiaramente e per iscritto il suo assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione di cui al D.L.vo n. 28/2010 e delle agevolazioni fiscali (art. 17 e 20 del D.L.vo n. 28/2010). In caso di violazione di tale obbligo da parte dell’avvocato, il contratto tra quest’ultimo e il suo assistituto è annullabile. L’informazione sulla possibilità di mediazione deve essere contenuta in un documento scritto che deve essere sottoscritto dall’assistito e deve essere allegato all’atto introduttivo dell’eventuale giudizio.

A parere del Consiglio Nazionale Forense può essere opportuno dare menzione dell’avvenuta informativa anche nel testo della procura alle liti.

Per accedere alla mediazione occorre presentare, ad uno degli appositi organismi all’uopo esistenti, una istanza che deve contenere: il nome delle parti, l’oggetto della domanda con una sua sintetica esposizione. Dopo il deposito della domanda, il responsabile dell’organismo designerà un mediatore e fisserà il primo incontro tra le parti non oltre il termine di 15 giorni, presso la sede dell’organismo di mediazione (o nel luogo indicato dal regolamento di procedura).

L’istanza di mediazione interrompe il decorso della prescrizione (esattamente come la domanda giudiziale); invece per quanto riguarda la decadenza questa, si verifica una sola volta per evitare che siano proposte istanze di mediazioni con l’unico scopo di differire la scadenza del termine di decadenza stesso. In caso di più domande di mediazione per la stessa questione, presentate presso differenti organi, il procedimento si svolgerà innanzi all’organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda.

Giova evidenziare che a norma dell’art. 8, comma 5, del D.L.vo n. 28/2010, dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’art.116, comma 2, c.p.c. È prevista altresì una sanzione economica consistente nel pagamento, a carico della parte inadempiente, di un importo pari al contributo unificato dovuto per il giudizio innanzi al tribunale. Nello specifico la L.n. 10/2012 ha previsto che “con ordinanza non impugnabile pronunciata d’ufficio alla prima udienza di comparizione delle parti, ovvero all’udienza successiva di cui all’art. 5, comma 1, il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti all’art. 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”.

Inoltre secondo le previsioni dell’art. 6 del D.L.vo n. 28/2010, il procedimento di mediazione deve avere una durata non superiore a quattro mesi decorrenti dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudizio per il deposito della domanda.

Se si raggiunge un accordo tra le parti, l’art. 11, comma 1, del D.L.vo n. 28/20120 il mediatore forma processo verbale al quale allega il testo dell’accordo raggiunto, sottoscritto dalle parti e dal mediatore e che avrà lo stesso valore di una sentenza. Se l’accordo non viene raggiunto il mediatore puà formulare una proposta di conciliazione anche su richiesta delle parti in qualunque momento del procedimento.

Spett.le

Organismo di conciliazione

via [completare]

ISTANZA DI MEDIAZIONE

del/della sig./sig.ra [completare], nato/a a [completare], residente in [completare], C.F. [completare] rappresentato e difeso per il presente procedimento di mediazione dall’avv. [completare] C.F. [completare], pec [completare] giusta procura a margine (o in calce) alla presente istanza ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in [completare], alla via [completare];

nei confronti

del/della sig./sig.ra [completare], nato/a a [completare], residente in [completare], alla via [completare],

Premesso che:

– fra gli istanti sussiste una controversia avente ad oggetto [completare];

– tale materia rientra fra quelle contemplate dall’articolo 5 del D.L.vo n. 28/2010 e pertanto è obbligatorio il procedimento di mediazione a pena di improcedibilità della domanda giudiziaria;

ciò premesso, la parte istante,

CHIEDE

all’Organismo adito di avviare il procedimento di mediazione per risolvere la seguente controversia:

[completare con la descrizione della controversia].

L’istante ritiene di avere diritto a [completare], per i seguenti motivi di fatto e diritto [completare].

Il valore della controversia è pari ad € [completare]

Si allegano i seguenti documenti.

[completare]

Parte istante chiede altresì al Responsabile dell’ufficio di designare il mediatore e fissare la data per l’incontro delle parti.

Dichiara di conoscere il regolamento dell’organismo scelto dalle parti ai sensi dell’articolo 3 del D.L.vo n. 28/2010 e chiede che ai sensi e per gli effetti del menzionato art. 3 il regolamento sia reso noto anche alla parte invitata.

Autorizza il trattamento dei dati personali, limitatamente a quanto necessario all’organizzazione ed all’esecuzione del procedimento di mediazione.

Dichiara di conoscere che il conferimento dei dati è obbligatorio e di essere informato dei diritti conferiti agli interessati dall’articolo 7 del d.lgs. n. 196/2003.

[completare con luogo, data, sottoscrizione del legale e della parte istante autenticata dal legale]

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