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 Citazione testimoniale a mezzo di raccomandata

La testimonianza costituisce, come è noto, una fonte di prova nel processo ove un terzo (il testimone), per definizione estraneo al processo, si inserisce in questo con la sua dichiarazione di scienza in merito ad un determinato fatto.

La parte, nell’atto introduttivo del giudizio, deve formulare i c.d. Capitoli di prova per articoliseparati, sui quali il testimone sarà chiamato a rispondere dal giudice, unico soggetto autorizzato a rivolgersi direttamente al testimone stesso e formulargli le domande che ritiene utili a chiarire i fatti oggetto della testimonianza. In particolare, a norma dell’art. 244 c.p.c., “la prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di essere deve essere interrogata“. Il Giudice ha la facoltà di ridurre, se ritenute sovrabbondandi, le liste testimoniali indicati dalle parti (art. 245 c.p.c.). Inoltre, il Giudice come si è detto, “interroga il testimone sui fatti intorno ai quali è chiamato a deporre. Può altresì rivolgergli, d’ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili a chiarire i fatti medesimi. È vietato alle parti e al pubblico ministero di interrogare direttamente i testimoni” (art. 253 c.p.c.).

Se vi sono divergenze tra le deposizioni di due o più testimoni, il Giudice, su istanza di parte o d’ufficio, può disporre che essi siano messi a confronto (art. 254 c.p.c.)

Sempre secondo le disposizioni del codice di procedura civile, non possono essere assunti come testimoni coloro che hanno nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio (art. 246 c.p.c.). In tale ipotesi si parla infatti di incapacità a testimoniare, ove per “incapace” si intende quella persona che non è terza rispetto al processo, che non possiede quindi il requisito fondamentale del testimone che è proprio la terzietà rispetto al processo.

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Inoltre con le recenti riforme al codice di procedura civile, riguardo alla prova per testi, è stata introdotta anche la testimonianza scritta (v. Articolo specifico nella Sezione Formulari)

Come è noto, rendere la testimonianza è un dovere e per tale motivo la legge dispone delle pene severe per coloro che si sottraggono ad esso con mezzi fraudolenti. Stabilisce l’art. 255 c.p.c. sulla mancata comparizione dei testimoni che: “Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione oppure disporne l’accompagnamento all’udienza stessa o ad altra successiva. Con la medesima ordinanza il giudice, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, può condannarlo ad una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro. In caso di ulteriore mancata comparizione senza giustificato motivo, il giudice dispone l’accompagnamento del testimone all’udienza stessa o ad altra successiva e lo condanna a una pena pecuniaria non inferiore a 200 euro e non superiore a 1.000 euro.

Se il testimone si trova nell’impossibilità di presentarsi o ne è esentato dalla legge o dalle convenzioni internazionali, il giudice si reca nella sua abitazione o nel suo ufficio; e, se questi sono situati fuori della circoscrizione del tribunale, delega all’esame il giudice istruttore del luogo“. I provvedimenti di cui al primo comma dell’art. 255 c.p.c. possono essere pronunciati dal giudice contro il testimone non comparso dopo che è decorsa un’ora da quella indicata per la comparizione e il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo contro il testimone.

Mentre invece il Giudice, in caso di rifiuto del teste di rendere la testimonianza senza giustificato motivo o la falsità della medesima, lo può denunciare al pubblico ministero (art. 256 c.p.c.)

L’intimazione testimoniale è regolata innanzi tutto dall’art. 250 c.p.c., il quale testualmente prevede quanto segue: “L’ufficiale giudiziario, su richiesta della parte interessata, intima ai testimoni ammessi dal giudice istruttore di comparire nel luogo, nel giorno e nell’ora fissati, indicando il giudice che assume la prova e la causa nella quale debbono essere sentiti.

L’intimazione di cui al primo comma, se non è eseguita in mani proprie del destinatario o mediante servizio postale, è effettuata in busta chiusa e sigillata.

L’intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l’invio di copia dell’atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo telefax.

Il difensore che ha spedito l’atto da notificare con lettera raccomandata deposita nella cancelleria del giudice copia dell’atto inviato, attestandone la conformita all’originale, e l’avviso di ricevimento”.

Il termine per l’intimazione testimoniale, secondo le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, è di almeno 7 giorni prima dell’udienza in cui i testimoni sono chiamati a comparire. Tale termine puà essere ridotto, con l’autorizzazione del giudice, nei casi di urgenza. Inoltre l’intimazione testimoniale, redatta a cura dell’avvocato difensore, deve contenere:

  1. l’indicazione della parte richiedente e della controparte, nonché gli estremi dell’ordinanza con la quale è stata ammessa la prova testimoniale;

  2. il nome, il cognome ed il domicilio della persona da citare;

  3. il giorno, l’ora e il luogo della comparizione, nonché il giudice davanti al quale la persona deve presentarsi;

  4. l’avvertimento che, in caso di mancata comparizione senza giustificato motivo, la persona citata potrà essere condannata al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro. (art. 103 disp. att. c.p.c.)

Giova inoltre evidenziare che se la parte, senza giusto motivo, omette di chiamare i testimoni davanti al giudice, questi dichiara la parte decaduta dalla prova, salvo che l’altra parte dichiari di avere interesse all’audizione. Se il giudice riconosce giustificata l’omissione, fissa una nuova udienza per l’assunzione della prova (art. 104 disp. att. c.p.c.).

Mentre invece, nel rito lavoro, secondo le disposizioni del codice di procedura civile, i mezzi di prova di cui le parti intendono avvalersi devono essere contenuti specificamente sia nel ricorso introduttivo del giudizio che nella memoria difensiva (artt. 414 e 416 c.p.c.).

Nel rito del lavoro il giudice può disporre d’ufficio in qualsiasi momento l’ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, tuttavia egli, pur avendo a disposizione un potere molto ampio, nell’ammettere le prove, dovrà ovviamente muoversi nel percorso già tracciato dalle domande proposte dalle parti, rispettivamente nel ricorso e nella memoria difensiva (art. 421 c.p.c.).

Giova infine ricordare che il potere dispositivo si concreta nell’onere della allegazione e nell’onere della prova. L’onere della allegazione rituarda la deduzione in giudizio del fatto costitutivo della domanda, o dei fatti impeditivi o estintivi; mentre l’onere della prova riguarda la dimostrazione di questi fatti.

TRIBUNALE DI [completare]

Sezione Lavoro

Atto di citazione testi

Ad istanza dell’Avv. [completare], quale difensore del/della Sig./Sig.ra [completare], nella causa avente R.G.n. [completare], pendente innanzi al Tribunale di [completare], Sezione [completare], io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all’Ufficio Unico notifiche del Tribunale di [completare], con il presente atto

ho intimato

  1. al/alla Sig./Sig.ra [completare], residente in [completare], Via [completare] n. [completare]

  2. al/alla Sig./Sig.ra [completare], residente in [completare], Via [completare] n. [completare];

  3. [completare]

    di comparire innanzi al Tribunale Civile di [completare], Sezione [completare], Giudice dott./dott.ssa [completare], all’udienza del [completare] ore [completare], per ivi essere sentito quale testimone nella causa promossa dal/dalla ricorrente Sig./Sig.ra [completare] contro il/la Sig./Sig.ra [completare].

Si avverte che in caso di mancata comparizione all’udienza sopra indicata senza giustificato motivo il giudice potrà disporre l’accompagnamento coattivo con eventuale condanna al pagamento di una pena pecuniaria compresa tra € 100,00 ed € 1000,00, come previsto dalla legge

Quanto sopra ho eseguito mediante consegna di copia del presente atto a mezzo del servizio postale.

[completare con luogo e data]

L’Ufficiale Giudiziario

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