Advertisement

Come si prepara il fascicolo di studio

Una volta compilato il fascicolo dello Studio legale con l’indicazione delle parti (ricorrente e convenuto), occorre inserire all’interno i seguenti atti e documenti:

  • originale del ricorso + 3 copie (3 copie se la controparte è una sola. Se sono di più, si dovranno fare tante copie in più per quante sono le parti che verranno chiamate in giudizio);

  • tutti la documentazione di appoggio al ricorso che si intende produrre;

    Advertisement
  • l’indice (cioè l’elenco degli atti e documenti che vengono prodotti e depositati presso il Tribunale) che, una volta compilato, deve essere firmato dall’avvocato costituito.

Attenzione: tutti i documenti prodotti devono essere numerati uno per uno e nello stesso ordine vanno trascritti nell’indice.

Giunti a questo punto occorre fare attenzione perchè taluni documenti vanno spillati al fascicolo di parte, mentre acuni dovranno essere lasciati liberi.

Nello specifico:

si spillano al fascicolo

  • l’indice degli atti e documenti depositati;

  • tutti i documenti allegati al ricorso;

va invece lasciato libero:

  • il ricorso in originale + le 3 copie;

L’originale del ricorso non va spillata al fascicolo di parte perchè dopo l’ultima pagina dell’atto verrà aggiunto d’ufficio il Decreto di fissazione dell’udienza, ove saranno indicate, tra le altre cose, il numero di ruolo generale, il magistrato cui è assegnata la causa e la data dell’udienza.

Una volta pronto il fascicolo di parte occorre compilare un ulteriore apposito fascicolo (o cartellina), reperibile precedentemente presso l’Ufficio iscrizione ricorsi del Tribunale (situato in viale Giulio Cesare n. 54, piano terra, entrando a destra), in base al tipo di procedimento che si intende intraprendere.

Nello specifico:

  • la cartellina di colore giallo: per i procedimenti ordinari;

  • la cartellina di colore celeste: per i decreti ingiuntivi;

  • la cartellina di colore rosa: per i procedimenti ex art. 28 St. Lav.; art. 700 c.p.c. procedimenti cautelari.

Una volta preparato il fascicolo di parte occorre compilare il c.d. modulo con il codice a barre. Tale modulo è reperibile sul sito internet del Ministero della Giustizia al seguente indirizzo: www.processotelematico.giustizia.it.

Una volta aperta tale pagina, a sinistra dello schermo del vostro pc, troverete una finestra con i menù di navigazione.

A questo punto seguire le seguenti indicazioni:

  • cliccare sulla voce “Download”;

  • attendere l’apertura della pagina;

  • andare fino alla griglia nominata proprio “codice a barre” (a circa metà della pagina);

  • scaricare, cliccandoci sopra, una versione del Modulo codice a barre, compatibile con il sistema operativo del vostro pc (es. Windows Vista, Seven, Linux, ecc.);

  • dopo che si è scaricato il Modello (che è in formato zip) compilarlo inserendo i dati del difensore e i dati del proprio assistito.

Al momento dell’iscrizione del ricorso (mediante deposito del fascicolo di parte presso l’Ufficio deposito ricorsi del Tribunale (situato in viale Giulio Cesare n. 54, piano terra), l’Ufficio competente assegnerà e comunicherà immediatamente all’interessato il numero di ruolo generale (n.r.g.) attribuito alla causa, di cui occorrerà prendere nota.

Il numero di ruolo generale servirà per controllare, dopo circa 5 giorni successivi all’iscrizione della causa, l’andamento del ricorso. Infatti l’avvocato potrà tenere sotto controllo e in tal modo conoscere per tempo il nominativo del magistrato assegnato alla controversia e la data di fissazione dell’udienza di prima comparizione delle parti, mediante verifica agli appositi terminali dislocati all’interno del Tribunale (in particolare: al piano terra o al secondo piano dell’ingresso alla Sezione Lavoro di via Lepanto n. 4), attraverso il semplice inserimento del numero di ruolo generale. Qualora l’avvocato costituito fosse titolare di smart card la relativa ricerca si potrà effettuare presso i terminali situati al piano terra e al primo piano della Sezione Lavoro del Tribunale di Roma in viale Giulio Cesare n. 54 o direttamente dallo Studio.

In genere occorrono circa 10-20 giorni dalla data di iscrizione del ricorso per poter conoscere (tramite controllo ai terminali) il nominativo del magistrato assegnatario della controversia e la prima udienza fissata per la comparizione delle parti.

Una volta a conoscenza dei seguenti dati (giudice e udienza) sarà necessario recarsi presso la cancelleria del magistrato designato per reperire il fascicolo di parte a suo tempo depositato ed effettuare le copie del ricorso necessarie alla notifica dello stesso alla controparte.

Occorre precisare che ovviamente il numero delle copie del ricorso varierà in base al numero delle controparti alle quale occorre notificare l’atto.

Quindi si procederà in questo modo:

  • fare tante copie del decreto di fissazione dell’udienza (si trova in calce all’originale del ricorso) per quante controparti sono chiamate in giudizio e spillarli alle rispettive copie già presenti all’interno del fascicolo a suo tempo depositato (al momento della preparazione del fascicolo di parte si dovranno fare tutte le copie che saranno poi necessarie alla notifica, così basterà aggiungere solamente una copia del decreto di fissazione di udienza e il gioco è fatto).

Una volta fatta la copia del decreto di fissazione di udienza (o le copie) e averlo spillato alla copia del ricorso è necessario tornare alla cancelleria del giudice titolare della causa e farsi apporre dal cancelliere ivi presente sia il timbro di congiunzione su ogni pagina della copia del ricorso necessaria alla notifica, che il timbro di “copia conforme all’originale“.

Dopo aver così ottenuto la copia del ricorso ricordarsi di redigere sull’ultima pagina la relata di notifica. La formula da utilizzare per la relata di notifica potrebbe essere, a titolo esemplificativo, la seguente: “Ad istanza dell’avv. [completare] nella sua qualità di difensore del/della sig./sig.ra/società [completare] io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all’Ufficio Notifiche della Corte di Appello Civile di Roma ho notificato copia conforme del presente ricorso al sig./sig.ra/società [completare] ivi recandomi e consegnandone una copia a mani di ………., (oppure: a mezzo del servizio postale ….)

Una volta finita anche questa fase, si potrà procedere alla notifica del ricorso stesso alla controparte, recandosi presso l’Ufficio notifiche addetto specificamente alle cause aventi ad oggetto materia di lavoro (privato, pubblico impiego, previdenziale, ecc.) situato in viale Giulio Cesare n. 52 al primo piano.

Al momento della consegna del ricorso allo sportello notifiche, verrà rilasciato dall’impiegato addetto un tagliandino con un numero stampato sopra che bisogna conservare scrupolosamente. Infatti, decorsa una settimana dalla consegna dell’atto all’ufficio notifiche, si potrà controllare se la notifica del ricorso ha avuto esito positivo e la copia dell’atto notificato è stata restituita all’ufficio dall’ufficiale giudiziario che ha proceduto alla notifica stessa.

Tale controllo potrà essere effettuato mediante inserimento nel terminale (presente presso l’ufficio notifiche lavoro) del numero stampigliato sul tagliandino come sopra rilasciato al momento della consegna dell’atto per la notifica.

Quando l’atto verrà riconsegnato all’ufficio dall’ufficiale giudiziario occorrerà ritirare l’atto stesso presentando il tagliandino di cui sopra all’impiegato addetto.

Giova evidenziare che l codice di procedura civile, per quanto concerne la forma della domanda, il deposito del ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza dedica rispettivamente gli artt. 414 e 415.

L’art. 414 c.p.c. stabilisce che: “La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere:

  1. l’indicazione del giudice;

  2. il nome, il cognome, nonche’ la residenza o il domicilio eletto del ricorrente nel comune in cui ha sede il giudice adito, il nome, il cognome e la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto; se ricorrente o convenuto e’ una persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un comitato, il ricorso deve indicare la denominazione o ditta nonche’ la sede del ricorrente o del convenuto;

  3. la determinazione dell’oggetto della domanda;

  4. l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni;

  5. l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione“.

L’art. 415 c.p.c. stabilsce che: “Il ricorso e’ depositato nella cancelleria del giudice competente insieme con i documenti in esso indicati.

Il giudice, entro cinque giorni dal deposito del ricorso, fissa, con decreto, l’udienza di discussione, alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente.

Tra il giorno del deposito del ricorso e l’udienza di discussione non devono decorrere piu’ di sessanta giorni.

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato al convenuto, a cura dell’attore, entro dieci giorni dalla data di pronuncia del decreto, salvo quanto disposto dall’articolo 417.

Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell’udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.

Il termine di cui al comma precedente e’ elevato a quaranta giorni e quello di cui al terzo comma e’ elevato a ottanta giorni nel caso in cui la notificazione prevista dal quarto comma debba effettuarsi all’estero.

Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell’articolo 413, il ricorso e` notificato direttamente presso l’amministrazione destinataria ai sensi dell’articolo 144, secondo comma. Per le amministrazioni statali o ad esse equiparate, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato competente per territorio” (questo comma è stato aggiunto dal D.Lgs. n. 80/1998).

Poichè a norma dell’art. 416 c.p.c. il convenuto ha l’onere di costituirsi almeno 10 giorni prima dell’udienza fissata per la prima comparizione delle parti sarà molto utile recarsi entro tale termine presso la cancelleria del magistrato cui è stata assegnata la causa a ritirare una copia della memoria di controparte per conoscere in anticipo quanto ivi contenuto, le eventuali eccezioni preliminari e di merito sollevate, ecc.

Advertisement