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Il lavoro domestico è quello destinato a soddisfare le esigenze e i bisogni personali e di vita dei membri di una collettività che di norma ha carattere familiare.

I collaboratori familiari, quindi si occupano dello svolgimento dei servizi personali domestici e prestano la loro opera per il funzionamento della vita familiare, talvolta anche in regime di convivenza, specialmente nei casi di assistenza agli anziani o alle persone inferme.

Il licenziamento dei collaboratori domestici rientra nell’area della libera recedibilità, ciò sta ad indicare, come si è già osservato nell’articolo sul licenziamento dei dirigenti, che è permesso al datore di lavoro di recedere dal rapporto senza alcuna necessità di motivazione, tramite il c.d. licenziamento ad nutum, che letteralmente significa licenziamento con un semplice cenno della testa.

Il licenziamento dei collaboratori domestici è regolato, oltre che dal CCNL di settore, dall’art. 2244 del codice civile, il quale stabilisce testualmente che: “Al contratto di lavoro domestico sono applicabili le norme sul recesso volontario e per giusta causa, stabilite negli articoli 2118 e 2119. Il periodo di preavviso non può essere inferiore a otto giorni o, se l’anzianità di servizio è superiore a due anni, a quindici giorni.“.

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Trattandosi anche in questo caso di un particolare tipo di rapporto di lavoro in cui l’elemento fiduciario assume un grandissimo peso è ovvio che qualora accadano degli eventi che ledono tale elemento, è consentito al datore di lavoro di recedere immediatamente dal rapporto con il collaboratore domestico. Ciò sta quindi a significare che il collaboratore domestico può essere licenziato senza che il datore di lavoro sia vincolato dalla sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo.

Ovviamente, nei casi in cui sia possibile, il datore di lavoro dovrà concedere il periodo di preavviso al lavoratore domestico licenziato, in caso constrario (fatti salvi i casi in cui il preavviso non sia dovuto) egli dovrà corrispondere al lavoratore l’indennità di mancato preavviso.

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