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FINALITA’: tale comunicazione si utilizza quando un datore di lavoro recede liberamente da un rapporto di lavoro con un suo dipendente, lavoratore subordinato, per mancato superamento del periodo di prova.

[Inserire luogo e data]

Egr. / Gent.ma

Sig./ Sig.ra [completare]

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………….

Oggetto: comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro

Egr. Sig. /Gent.ma Sig.ra [completare],

siamo spiacenti di comunicarLe, a mezzo della presente, il Suo licenziamento con effetto immediato ex art. 2096 c.c., per mancato superamento del periodo di prova.

La invitiamo pertanto a prendere contatto con i nostri Uffici per la corresponsione delle Sue competenze di fine rapporto.

Distinti saluti.

[completare con la firma del datore di lavoro]

NOTE:

  1. REQUISITI: in caso di assunzione di un lavoratore, la previsione di un periodo di prova deve essere effettuata in forma scritta con la specificazione della durata.

  2. FORMALITA’: il licenziamento deve essere comunicato al dipendente tassativamente in forma scritta, in manca il provvedimento risulterebbe inefficace con tutte le relative conseguenze. Il datore di lavoro inoltre non ha l’onere di specificare le motivazioni del licenziamento

  3. TEMPISTICA: la comunicazione del mancato superamento del periodo di prova va comunicato alla scadenza del periodo o anche prima in caso di gravi mancanze del lavoratore in prova.

  4. SANZIONI: qualora in caso di giudizio il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova sia ritenuto illecito il licenziamento sarà annullabile con le relative conseguenze in base alla consistenza numerica del dipendenti e quindi applicazione del regime della tutela reale o della tutela obbligatoria.

  5. NORMATIVA: art. 2096 c.c.; ccnl.

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