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FINALITA’:  questo tipo di atto viene utilizzato dal creditore esecutante/intervenuto (in possesso di titolo esecutivo) al fine di ottenere l’assegnazione dei beni immobili pignorati laddove l’incanto abbia avuto esito negativo. L’assegnatario pertanto diventa proprietario del bene avendo l’assegnazione effetto traslativo.

Tribunale Civile di [completare]

Giudice dell’esecuzione

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Istanza di assegnazione ex art. 589 c.p.c.

per il/la Sig./Sig.ra [inserire nome del creditore], elettivamente domiciliato/a in [inserire città e via dello studio legale], presso lo studio dell’avv. [inserire nome e cognome del legale], che lo/la rappresenta e difende giusta procura a margine [ovvero in calce] del presente atto,

creditore

contro

il/la Sig. / Sig.ra [inserire nome e cognome del datore di lavoro; ovvero se si tratta di datore di lavoro persona giuridica inserire nome della società es. S.p.A. Rossi in persona del legale rappresentante pro tempore] domiciliato/a [inserire indirizzo del datore di lavoro persona fisica], [ovvero nel caso di datore di lavoro persona giuridica: con sede in … via … ]

debitore

* * *

Il sottoscritto avv. [completare], in qualità di procuratore del/della Sig. / Sig.ra [completare], nella procedura esecutiva immobiliare R.G. N. [completare con gli estremi della procedura], promossa dal/dalla Sig. / Sig.ra [completare] nei confronti del [completare con il nome del debitore], espone quanto segue:

  • La vendita all’incanto dell’immobile pignorato ha avuto esito negativo, ex art. 588 c.p.c.

  • L’immobile ha un valore commerciale di € [completare] come da perizia effettuata dal CTU espressamente nominato dall’Ufficio e depositaat in atti.

Tanto ritenuto, l’avv. [completare]

CHIEDE

All’Ill.mo Giudice adito l’assegnazione dell’immobile per una somma da determinarsi ai sensi del combinato disposto degli artt. 506 e 568 c.p.c.

[completare con luogo e data]

[completare con sottoscrizione avvocato]

.

NOTE

  1. FORMALITA’: tale istanza può essere depositata soltanto dopo che siano trascorsi 10 giorni dalla data d’incanto con esito negativo.

  2. RIFERIMENTI NORMATIVI: Codice di procedura civile: art. 589

 

 

 

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